Ordinanza n. 2035/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007, come indicato nella tabella e per la condanna della medesima Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine ragionevole, preferibilmente non superiore a 30 giorni, con nomina di un Commissario ad acta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio o dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini professionali, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine ragionevole, preferibilmente non superiore a trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta, deducendo la mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007. Il TAR aveva prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso e aveva assegnato alle parti un termine per replicare. Poiché non risultavano depositati atti difensivi sulla questione e non vi era certezza circa la tempestività della notificazione o comunicazione dell'ordinanza precedente, il Collegio ha ritenuto necessario assicurare ulteriormente il diritto di difesa.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda principale relativa al silenzio dell'Amministrazione. Rilevata l'incertezza sulla tempestività della notificazione o comunicazione dell'ordinanza con cui erano stati prospettati possibili profili di inammissibilità, ha assegnato alle parti ulteriori venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per depositare memorie limitatamente a tale questione. La trattazione è stata rinviata a una successiva camera di consiglio. Non è stata adottata alcuna statuizione sull'illegittimità del silenzio, sull'obbligo di provvedere o sulla nomina del commissario ad acta; non risultano decisioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
È indicato dal ricorrente quale termine entro il quale il procedimento di riconoscimento del titolo estero avrebbe dovuto essere concluso; l'ordinanza non decide sulla sua concreta applicazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie; il TAR lo applica per garantire il contraddittorio sulla possibile inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio possibili profili di inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., deve assicurare alle parti un termine effettivo per presentare memorie sulla questione prima di decidere.
- Se non vi è certezza circa la tempestività della notificazione o comunicazione dell'avviso con cui è stata prospettata una questione rilevata d'ufficio, il giudice può assegnare un ulteriore termine per consentire l'esercizio pieno del diritto di difesa.
- Il termine assegnato ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. può essere delimitato all'unica questione processuale prospettata dal giudice e la causa può essere rinviata a una successiva camera di consiglio per la decisione.
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