Sentenza n. 532/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa nel procedimento n. 552/2023 R.G. del medesimo Tribunale, pubblicata il giorno 8 aprile 2025, notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e ai fini esecutivi in data 15 aprile 2025 e non impugnata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, n. 5/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Pordenone, pubblicata l’8 aprile 2025, notificata il 15 aprile 2025 e non impugnata. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici ivi indicati, e aveva disposto il rimborso delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza e una misura pecuniaria per ogni eventuale ulteriore giorno di inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accertato che sulla sentenza del Tribunale di Pordenone si era formato il giudicato e ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo trascorsi dalla rituale notifica i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha accolto la domanda perché il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non è previsto compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Non è stata disposta la misura pecuniaria richiesta per ogni giorno di ritardo. Il Ministero è stato condannato a pagare € 1.500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, considerate le attività minime e stereotipate della controversia, e a rimborsare il contributo unificato versato. Spese e rimborso sono stati distratti in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe
La disposizione consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza.
art. 114 c.p.a.
Esso deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.
Accertata l’inottemperanza, il giudice adotta le misure necessarie a ottenere l’esecuzione del giudicato, incluso l’ordine di adempiere e la nomina eventuale di un commissario ad acta.
art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa il contributo unificato nella misura versata, una volta che la sentenza sia passata in giudicato.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La dichiarazione di antistatarietà consente la distrazione delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato in favore del difensore.
art. 39 c.p.a.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
Nel processo amministrativo opera la disciplina della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla rituale notificazione della sentenza, il creditore può proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e, per il caso di perdurante inerzia, nominare un commissario ad acta attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso per l’incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →