Cassazione Civile, Ordinanza n. 25620/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Poste)
La controversia
La controversia riguarda un buono fruttifero postale della serie "Q/P" emesso su supporto cartaceo della precedente serie "P" con stampigliature di variazione dei tassi. Il giudice di merito aveva ritenuto che, poiché sul titolo non era integralmente riportato un nuovo richiamo al decreto ministeriale e la tabella dei rendimenti era stata solo parzialmente sostituita, dovessero valere i rendimenti originariamente stampati sul titolo per la serie "P", incluso il tasso dell'ultimo decennio, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo ottenuto dal risparmiatore per gli interessi maturati. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13 giugno 1986, sostenendo che la variazione dei tassi indicata dal timbro riguardava la serie "Q/P" e non lasciava spazio all'applicazione dei rendimenti della serie "P" per l'ultimo decennio; con il secondo ha denunciato violazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite del 2007 e del 2019, deducendo che la sentenza impugnata aveva applicato in modo errato il precedente del 2007 e aveva trascurato la giurisprudenza successiva favorevole alla tesi dell'emittente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il proprio recente orientamento in materia di buoni fruttiferi postali della serie "Q/P". Ha affermato che la presenza sul titolo della stampigliatura di una tabella sostitutiva della serie "P" impedisce di attribuire, sul piano interpretativo, i rendimenti della vecchia serie per l'ultimo decennio solo perché quella parte della tabella sia rimasta visibile; in caso di lacuna o ambiguità del titolo, opera un'integrazione suppletiva del regolamento negoziale con i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Per questo la sentenza del Tribunale di Campobasso è stata cassata e la causa rinviata al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
La norma disciplina i buoni fruttiferi postali e consente che i tassi disposti con decreto ministeriale integrino il regolamento del titolo per le nuove serie; il riferimento alla tabella riportata a tergo del buono rileva come meccanismo di integrazione del rapporto quando il titolo sia incompleto o ambiguo sui rendimenti.
d.m. 13 giugno 1986
Il decreto ministeriale che ha disposto l'emissione della serie "Q" e delle serie successive costituisce la fonte dei rendimenti da applicare ai buoni di nuova emissione o alle ipotesi di integrazione del titolo.
art. 1339 c.c.
Richiamato per la sostituzione automatica di clausole, ma escluso nel caso concreto nella misura in cui si tratta di contrasto tra condizioni negoziali stampate sul titolo e disciplina ministeriale; la Corte distingue però tale meccanismo dalla eterointegrazione suppletiva del regolamento contrattuale.
art. 1342 c.c.
Richiamato per affermare che, nei moduli predisposti, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili; il principio viene evocato per escludere la continuità con la vecchia tabella della serie "P".
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del buono deve avvenire considerando il testo contrattuale nel suo complesso e non isolando singole espressioni o porzioni della tabella dei rendimenti.
art. 1366 c.c.
Il contratto va interpretato secondo buona fede, valorizzando il significato obiettivo che le parti potevano ragionevolmente attribuire alle espressioni usate nel contesto complessivo del titolo.
art. 1374 c.c.
La disciplina del buono può essere integrata suppletivamente dalla normativa quando il titolo presenti una espressione incompleta o ambigua della volontà negoziale sui rendimenti.
art. 2002 c.c.
I buoni postali sono qualificati come titoli di legittimazione, non soggetti alle regole dei titoli di credito; ciò esclude l'applicazione dei principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.
art. 47 Cost.
Richiamato in funzione interpretativa a tutela del risparmio, per escludere letture che lascino privo di disciplina il periodo di rendimento non espressamente regolato sul titolo.
Massime di principio
- Nei buoni fruttiferi postali qualificati come titoli di legittimazione, la disciplina del rapporto non si esaurisce nel dato letterale del documento, ma deve essere ricostruita con interpretazione complessiva del titolo e, se necessario, con integrazione della regolamentazione negoziale mancante o ambigua.
- La presenza sul titolo di una stampigliatura sostitutiva della tabella di una precedente serie rende non decisivo, sul piano interpretativo, il richiamo residuo a rendimenti della vecchia serie per una sola porzione della durata del buono, soprattutto quando la nuova griglia adotta una diversa modalità di indicazione dei tassi.
- Il contrasto tra il testo del buono di nuova emissione e il decreto ministeriale non si risolve automaticamente sempre in favore del titolo: se il titolo è incompleto o ambiguo quanto a una parte dei rendimenti, i tassi ministeriali possono integrare il regolamento negoziale ex art. 1374 c.c.
- La tutela dell'affidamento del risparmiatore non consente interpretazioni parcellizzate del documento che attribuiscano rilevanza isolata a singole porzioni della vecchia tabella, ignorando la volontà complessiva risultante dalla stampigliatura sostitutiva.
- Per i buoni postali della serie "Q/P", la disciplina dei rendimenti va letta distinguendo la ipotesi del conflitto tra clausole originarie e decreto ministeriale dalla diversa ipotesi di lacuna del titolo: nel primo caso opera la prevalenza del testo del buono, nel secondo l'eterointegrazione normativa.
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