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Sentenza

Sentenza n. 3145/2026 - Roma, Sezione 1Q

Per l’accertamento e riconoscimento del diritto del ricorrente, Commissario della Polizia di Stato, a percepire una retribuzione mensile che comprenda, nella loro misura intera, l’indennità pensionabile e l’indennità di aeronavigazione Piloti ed annessi supplementi, e pertanto senza che l’indennità meno favorevole tra le due venga erogata in misura limitata al cinquanta per cento

Giustizia amministrativa202411238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Comportamento dell'amministrazione relativo alla corresponsione parzialmente ridotta dell'indennità pensionabile e dell'indennità di aeronavigazione, con applicazione del limite di cumulo del 50%

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire integralmente sia l'indennità pensionabile sia l'indennità di aeronavigazione per piloti e i relativi supplementi, quanto meno per il quinquennio anteriore alla costituzione in mora del 23 settembre 2022. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l. n. 505/1978, dell'art. 17 l. n. 78/1983, dell'art. 3, comma 3, l. n. 34/1984, del d.P.R. n. 395/1995, del d.lgs. n. 195/1995 e dei successivi decreti di recepimento degli accordi sindacali. In particolare, ha sostenuto che il limite di cumulo previsto dalla l. n. 505/1978 non sarebbe più applicabile dopo la ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, culminata nel d.lgs. n. 95/2017; che l'indennità pensionabile non sarebbe assimilabile all'ex indennità d'istituto; che i successivi accordi sindacali avrebbero eliminato ogni riferimento al limite di cumulo; e che la stessa amministrazione avrebbe riconosciuto il superamento del limite in una nota del 28 novembre 2022. In subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina, deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost., in ragione della diminuzione retributiva e previdenziale e del trattamento deteriore rispetto ad altri appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze armate. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo la perdurante applicabilità del limite e precisando che il calcolo avviene comparando l'importo netto dell'indennità pensionabile con quello delle indennità operative, corrispondendo integralmente quella più favorevole e al 50% quella meno favorevole.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che l'art. 1, comma 2, l. n. 505/1978 continua ad applicarsi al cumulo tra l'indennità pensionabile della Polizia di Stato e le indennità di aeronavigazione, volo e relativi supplementi. L'art. 17 l. n. 78/1983, l'art. 3, comma 3, l. n. 34/1984 e gli artt. 11 e 44 d.P.R. n. 395/1995 hanno richiamato o mantenuto il regime di cumulo disciplinato dalla l. n. 505/1978, senza limitarlo ai soli dirigenti e senza determinare l'abrogazione della disposizione. Il successivo riordino del d.lgs. n. 95/2017 non ha introdotto una disciplina incompatibile con quella previgente né ha eliminato espressamente il limite. Il riferimento al momento della ristrutturazione delle retribuzioni non è stato interpretato come un termine finale automaticamente verificatosi per effetto di un generico riordino del trattamento economico, ma come indice della necessità di un intervento legislativo che abroghi o sostituisca la disciplina del cumulo. La perdurante vigenza della regola è stata inoltre confermata dai richiami normativi successivi, incluso l'art. 13 d.P.R. n. 57/2022. Il Collegio ha chiarito che la norma non costituisce una disposizione riduttiva, bensì una deroga favorevole al principio generale di non cumulabilità, poiché consente il cumulo, sia pure limitato al 50%, dell'indennità meno favorevole; la sua eventuale disapplicazione non comporterebbe necessariamente il cumulo integrale, potendo determinare il divieto totale di cumulo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: il trattamento retributivo del personale non contrattualizzato ha fondamento normativo e non è estensibile analogicamente; l'art. 36 Cost. tutela la globalità della retribuzione e non garantisce l'integrale corresponsione di ogni singola indennità accessoria; le differenze rispetto ad altri comparti non risultano manifestamente irragionevoli. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l. n. 505/1978

    A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi [...] sono cumulabili [...] delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento

    La disposizione resta applicabile al cumulo tra indennità pensionabile e indennità di aeronavigazione, consentendo il cumulo parziale dell'indennità meno favorevole. Il riferimento alla ristrutturazione delle retribuzioni non determina automaticamente la cessazione della disciplina in assenza di un successivo intervento legislativo incompatibile.

  • art. 17 l. n. 78/1983

    salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro [...] salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505

    Conferma il regime di non cumulabilità, mantenendo espressamente l'eccezione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 505/1978.

  • art. 3, comma 3, l. n. 34/1984

    l'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi [...] nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505

    Estende espressamente all'indennità pensionabile il regime di cumulo e i limiti previsti dalla l. n. 505/1978, per tutto il personale di polizia.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 395/1995

    fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari

    Mantiene ferme le regole di corresponsione e cumulabilità delle indennità operative, senza abrogare il limite previsto dalla l. n. 505/1978.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. n. 395/1995

    Richiama l'art. 17 l. n. 78/1983 e contribuisce a confermare la perdurante applicabilità del regime di cumulo limitato.

  • art. 13 d.P.R. n. 57/2022

    Il richiamo alle modalità di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 505/1978 conferma, anche in epoca successiva, la vigenza del limite di cumulo.

  • artt. 2, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.

    La disciplina non è stata ritenuta manifestamente irragionevole né lesiva del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente o della tutela previdenziale.

  • art. 43 l. n. 121/1981

    Ha introdotto l'indennità pensionabile quale componente del trattamento economico delle Forze di polizia.

  • art. 5 d.P.R. n. 69/1984

    Ha soppresso, dal 1° gennaio 1984, l'indennità d'istituto e quantificato l'indennità pensionabile, senza eliminare il regime di cumulo limitato.

Massime di principio

  • Il limite di cumulo previsto dall'art. 1, comma 2, l. n. 505/1978 continua ad applicarsi al cumulo tra l'indennità pensionabile spettante al personale della Polizia di Stato e le indennità di aeronavigazione, volo, pilotaggio e relativi supplementi, in quanto la disciplina successiva ne ha confermato espressamente la vigenza.
  • Il riferimento normativo al momento della ristrutturazione delle retribuzioni dei corpi di polizia non integra un termine finale automaticamente scaduto per effetto di un generico riordino retributivo; la cessazione del regime richiede un intervento legislativo espresso o una disciplina successiva oggettivamente incompatibile con quella precedente.
  • La disciplina che consente di cumulare integralmente l'indennità più favorevole e al 50% quella meno favorevole costituisce una deroga favorevole al generale principio di non cumulabilità delle indennità; la sua eliminazione non comporterebbe necessariamente il cumulo integrale, potendo determinare il divieto totale di cumulo.
  • Nel trattamento economico del personale pubblico non contrattualizzato, le indennità e i relativi criteri di cumulo hanno fondamento normativo e non possono essere estesi analogicamente oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • L'art. 36 Cost. tutela la globalità della retribuzione sufficiente e proporzionata e non garantisce, isolatamente considerato, il diritto all'integrale corresponsione di ogni singolo emolumento accessorio o indennità prevista per una particolare categoria di personale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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