Cassazione Civile, Ordinanza n. 14481/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di combustibile per il riscaldamento centralizzato e di manutenzione dell’impianto termico intercorso tra una società fornitrice e un condominio. I crediti della fornitrice verso il condominio furono ceduti in massa a una banca nell’ambito di un contratto di factoring. Dopo un primo decreto ingiuntivo ottenuto nel 2012 e opposto dal condominio, il giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Milano si chiuse per incompetenza territoriale e mancata riassunzione. La banca promosse quindi un nuovo monitorio davanti al Tribunale di Macerata, ottenendo un secondo decreto ingiuntivo per il medesimo credito, che fu opposto dal condominio. In appello alcuni condomini dedussero la prescrizione quinquennale del credito e contestarono gli interessi convenzionali. La banca ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2943, comma 2, 2945 e 2948, n. 4, c.c. e 115 c.p.c.: sosteneva che la propria costituzione nel giudizio di opposizione instaurato a Milano nel 2012, con richiesta di rigetto dell’opposizione e condanna al pagamento, costituisse un atto interruttivo della prescrizione, idoneo a impedire il decorso del termine quinquennale fino al secondo decreto ingiuntivo del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata risultava notificata il 15 dicembre 2023 ma non era stata prodotta con la relata di notificazione; inoltre, facendo il calcolo sul termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (14 dicembre 2023), il ricorso notificato il 13 febbraio 2024 era comunque tardivo. La Corte ha però osservato, in via di principio e nell’interesse della legge, che il motivo sarebbe stato comunque infondato: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo estinto per mancata riassunzione dopo declaratoria di incompetenza, gli atti processuali compiuti perdono efficacia ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c.; di conseguenza la comparsa di costituzione del creditore opposto nel primo giudizio non può valere come nuovo atto interruttivo della prescrizione, poiché non contiene una domanda diversa da quella già proposta con il ricorso monitorio. È stata quindi confermata la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della sentenza impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata dedotta l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 2943, comma 2, c.c.
L'effetto interruttivo attribuito alla proposizione di una domanda nel corso del giudizio presuppone una domanda diversa da quella già introdotta originariamente.
art. 2945 c.c.
Richiamato in combinazione con le norme sulla prescrizione per censurare la ricostruzione degli effetti interruttivi.
art. 2948, n. 4, c.c.
È il termine quinquennale invocato per il credito da prestazioni periodiche.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per contestare il mancato rispetto del principio di non contestazione e della prova delle circostanze documentali.
art. 310, secondo comma, c.p.c.
L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, salvo le sentenze di merito e le pronunce sulla competenza.
art. 307, primo comma, c.p.c.
La mancata riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza comporta estinzione del processo.
art. 643, terzo comma, c.p.c.
Ai fini prescrizionali, rileva la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo.
art. 363, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha enunciato il principio di diritto nell'interesse della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se il processo si estingue per mancata riassunzione dopo declaratoria di incompetenza, gli atti compiuti nel giudizio perdono efficacia e non possono essere valorizzati come autonomi atti interruttivi della prescrizione.
- La comparsa di costituzione del creditore opposto non integra una nuova domanda idonea a interrompere la prescrizione quando si limita a chiedere il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito già azionato con il monitorio.
- L'effetto interruttivo della domanda proposta nel corso del giudizio presuppone una pretesa diversa da quella già introdotta con l'atto originario; non è sufficiente la mera reiterazione della domanda già fatta valere.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile se non è prodotta la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notifica sia allegata ai fini del controllo sulla tempestività.
- Ai fini del computo della tempestività del ricorso per cassazione, il termine breve decorre dalla pubblicazione della sentenza se questa non risulta validamente notificata; la scadenza del termine rende il ricorso tardivo e quindi improcedibile o comunque non esaminabile nel merito.
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