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Ordinanza

Ordinanza n. 420/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell’istanza di acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Parma che ha dichiarato inammissibile l’istanza di acquisizione della cittadinanza italiana presentata il 4 febbraio 2022. A seguito di un’ordinanza del TAR Lazio, Roma, pronunciata ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma. Il ricorso in riassunzione è stato notificato alla Prefettura di Parma presso la sede reale dell’amministrazione e all’Avvocatura Generale dello Stato, ma non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, competente in relazione alla sede del giudice adito. La questione esaminata dal Collegio riguarda quindi la regolarità della notificazione del ricorso in riassunzione, non ancora il merito dei vizi dedotti contro il decreto di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso in riassunzione, perché effettuata presso la sede reale della Prefettura e presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, competente per il giudizio dinanzi al TAR Emilia-Romagna. Poiché la Prefettura non si è costituita, la nullità è regolarizzabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha assegnato al ricorrente quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione all’Avvocatura dello Stato competente e cinque giorni, anch’essi perentori, per depositare la prova della rinnovazione. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 14 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell’impugnazione del decreto prefettizio.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Individua il fondamento normativo dell’istanza di acquisizione della cittadinanza italiana oggetto del decreto prefettizio impugnato; il TAR non ne esamina il merito.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Costituisce la base dell’ordinanza del TAR Lazio che ha disposto la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo ritenuto competente.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    “pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato”

    Individua l’amministrazione destinataria della notificazione del ricorso a pena di inammissibilità.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Richiama, per le notificazioni alle amministrazioni dello Stato, la disciplina speciale prevista dall’art. 11 del r.d. n. 1611/1933.

  • art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933

    “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”; “Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio”

    La notificazione del ricorso contro un’amministrazione statale deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente in relazione al distretto del giudice adito. L’omessa notificazione presso tale ufficio determina nullità.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”

    La notificazione nulla, quando il destinatario non si costituisce, deve essere rinnovata entro il termine perentorio fissato dal giudice; la rinnovazione impedisce la maturazione di decadenze.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    È richiamata per individuare la formulazione vigente dell’art. 44, comma 4, c.p.a. in materia di rinnovazione della notificazione nulla.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi instaurati contro un’amministrazione statale, il ricorso deve essere notificato presso l’Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito; la notificazione presso la sede reale dell’amministrazione o presso l’Avvocatura Generale dello Stato non sostituisce quella presso l’Avvocatura distrettuale competente.
  • L’omessa notificazione del ricorso presso l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente determina nullità della notificazione, non inesistenza, quando l’atto sia comunque stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione e presso un ufficio dell’Avvocatura dello Stato.
  • Se la notificazione è nulla e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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