Sentenza n. 11521/2026 - Roma, Sezione 5Q
ricorso avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, chiedendo una pronuncia che imponesse all’Amministrazione di procedere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale che condannasse l’Amministrazione a procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerando l’enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e la complessità dell’iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale effetto si è verificato perché l’Amministrazione ha successivamente attivato il procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione fa venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponga all’Amministrazione di procedere e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto costituisce, ai fini del giudizio contro il silenzio, attivazione del procedimento e rende improcedibile la domanda diretta esclusivamente a ottenere l’avvio della procedura.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la sede diplomatica sia gravata da un elevato numero di richieste di visto e il procedimento presenti una particolare complessità, integrando tali circostanze giusti motivi.
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