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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Regione Abruzzo prot. n. 307345/25 del 23 luglio 2025, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un centro di FKT”; - della nota della Regione Abruzzo prot. n. 333615/25 del 12 agosto 2025, avente ad oggetto “Riscontro nota prot. RA/0321415/25 del 01/08/2025 - RE: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un centro di FKT”; - della nota della Regione Abruzzo prot. n. 366092 del 16 settembre 2025, avente ad oggetto “Domande per l’autorizzazione alla realizzazione ex art. 3 comunicazione inammissibilità”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto; e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila e dal Comune di Scoppito sul rilascio dei pareri di rispettiva competenza, previsti dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2007, in relazione all’istanza presentata dalla società ricorrente in data 30 marzo 2023, con la quale è stato richiesto al Comune di Scoppito il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un Centro di diagnostica per immagini e di un Centro di FKT; nonché per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo, dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila e del Comune di Scoppito di procedere al rilascio dei predetti pareri; oltre che per la declaratoria dell’obbligo, a carico del Comune di Scoppito, di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 32 del 2007, in favore della Starbene s.r.l., in relazione all’istanza presentata in data 30 marzo 2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Starbene s.r.l. in data 13 gennaio 2026: - della determinazione dirigenziale n. DPF018/55 del 31 ottobre 2025, avente ad oggetto “Starbene s.r.l. - parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un ambulatorio di diagnostica per immagini e per un ambulatorio di riabilitazione FKT nel Comune di Scoppito (AQ) - accoglimento parziale”, nella parte in cui la Regione Abruzzo ha disposto di non rilasciare il parere di compatibilità programmatoria, di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2007, per la realizzazione di un ambulatorio di Riabilitazione FKT nel Comune di Scoppito; e per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo di rideterminarsi entro un determinato termine.

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali relative alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un centro di FKT e determinazione regionale recante il parziale diniego del parere di compatibilità programmatoria per un ambulatorio di riabilitazione FKT, oltre al silenzio asseritamente serbato da ASL e Comune sui pareri e sull'autorizzazione richiesti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le note della Regione Abruzzo concernenti la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un centro di fisiokinesiterapia e ha contestato il silenzio della ASL e del Comune di Scoppito sul rilascio dei pareri e dell'autorizzazione previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 32 del 2007, in relazione all'istanza presentata il 30 marzo 2023 per un centro di diagnostica per immagini e un centro di riabilitazione FKT. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale n. DPF018/55 del 31 ottobre 2025, limitatamente alla parte in cui è stato negato il parere di compatibilità programmatoria per l'ambulatorio di riabilitazione FKT, chiedendo alla Regione di rideterminarsi entro un termine. In sede cautelare la ricorrente ha sostenuto che l'istanza avrebbe dovuto essere valutata sulla base dei fabbisogni residui e disponibili risultanti dall'Allegato 1 alla d.G.R. n. 386 del 26 giugno 2025, secondo il criterio sussidiario di compatibilità programmatoria su base aziendale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non condivisibile la pretesa di applicare all'istanza del 30 marzo 2023 i fabbisogni residui e disponibili approvati con la d.G.R. n. 386 del 26 giugno 2025. Il criterio sussidiario di compatibilità programmatoria su base aziendale, non più distrettuale, è stato infatti previsto espressamente soltanto per le istanze ricevute dopo la pubblicazione sul BURAT della stessa deliberazione, anche per tutelare l'affidamento degli operatori del settore. Poiché l'istanza era stata presentata nel 2023, la Regione ha correttamente valutato il parere negativo sulla base del fabbisogno di assistenza specialistica approvato su base distrettuale con la d.G.R. n. 110 del 3 marzo 2023, vigente al momento della domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra la ricorrente, la Regione e la ASL, mentre nulla è stato disposto per le spese nei confronti del Comune, non costituito. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento e di accertamento del silenzio.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Abruzzo n. 32/2007

    La disposizione è richiamata quale base normativa per i pareri di competenza e per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione delle strutture ambulatoriali.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.

  • d.G.R. Abruzzo n. 110 del 3 marzo 2023

    Ha approvato su base distrettuale il fabbisogno di assistenza specialistica utilizzato per valutare l'istanza presentata il 30 marzo 2023.

  • d.G.R. Abruzzo n. 386 del 26 giugno 2025

    Ha introdotto il criterio sussidiario di compatibilità programmatoria su base aziendale, applicabile esclusivamente alle istanze ricevute dopo la pubblicazione sul BURAT della deliberazione.

Massime di principio

  • In assenza di una diversa previsione espressa, una domanda di autorizzazione sanitaria deve essere valutata alla luce del quadro programmatorio vigente al momento della sua presentazione.
  • Un nuovo criterio di compatibilità programmatoria, previsto da un atto regionale con applicazione espressamente limitata alle istanze successive alla pubblicazione dell'atto, non può essere applicato retroattivamente alle domande presentate anteriormente.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando la pretesa fatta valere non presenta, allo stato degli atti, una ragionevole probabilità di accoglimento per contrasto con la disciplina temporale stabilita dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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