Cassazione Civile, Ordinanza n. 24610/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)
La controversia
Il soggetto già ricorrente in un precedente giudizio di legittimità ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9432/2021, che aveva accolto il ricorso avverso l'ordinanza del giudice di pace di Napoli di rigetto dell'opposizione a un decreto prefettizio di espulsione. Nel dispositivo dell'ordinanza era stata disposta la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, ma non era stata inserita l'attribuzione di tali spese al difensore dichiaratosi anticipatario, sebbene la relativa istanza fosse stata espressamente formulata nel ricorso. Il ricorrente ha quindi domandato la correzione del dispositivo per far risultare anche la clausola di attribuzione al difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto sussistente un chiaro errore materiale nella mancata statuizione sull'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi anticipatario. Ha pertanto accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 9432/2021, precisando che alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali deve aggiungersi la formula "da attribuirsi al difensore dichiaratosi anticipatario, avv. Luigi Migliaccio".
Massime di principio
- Quando dal testo del provvedimento emerga in modo univoco un'omissione meramente materiale rispetto a una richiesta ritualmente formulata, la Corte può procedere alla correzione dell'errore senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- La mancata indicazione, nel dispositivo di condanna alle spese, dell'attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario può integrare un errore materiale emendabile se l'istanza risulta chiaramente proposta negli atti e la volontà decisoria sia ricostruibile dal provvedimento complessivo.
- La correzione dell'errore materiale serve a rendere il dispositivo conforme alla reale volontà espressa nella precedente pronuncia, senza riaprire il merito della controversia già definita.
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