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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45574/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Renzulli impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara (21/11/2023) perché l'atto di appello non era accompagnato dalla depositata elezione di domicilio successiva alla sentenza. In cassazione la difesa lamentava vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.), sostenendo che l'imputato era presente nel processo di primo grado e che, secondo precedente giurisprudenza della stessa Sezione (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati), la presenza dell'imputato o una elezione di domicilio antecedente in atti esenterebbero dall'obbligo di rinnovare o allegare nuovamente tale elezione nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite (24/10/2024, procedimento Alvaro De Felice) che ha chiarito l'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: e' sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie l'atto di appello non conteneva alcun riferimento all'elezione di domicilio presente in atti (né indicazione della sua collocazione), né tale omissione poteva essere sanata dalla produzione dell'elezione in sede di ricorso per cassazione o dalla presenza dell'imputato nel processo di primo grado. Pur rilevando che il provvedimento impugnato motivava anche sulla mancata presentazione di una elezione successiva alla sentenza, la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale errore logico del giudice d'appello, poiché il risultato era conforme al principio stabilito dalle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma richiede che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; la semplice presenza dell'elezione in atti senza richiamo nell'appello non e' sufficiente.

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.

    Comma richiamato come base formale dei motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge) con cui il ricorrente ha dedotto l'errore del giudice d'appello.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso davanti alla Corte di cassazione; il procedimento e' stato trattato ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sentenza Sezioni Unite 24/10/2024 (procedimento Alvaro De Felice)

    Principio giurisprudenziale stabilito: basta nell'atto di impugnazione il richiamo espresso e specifico all'elezione di domicilio anteriore e l'indicazione della sua collocazione in fascicolo, per rendere regolare la notifica; questa interpretazione ha risolto il contrasto tra Sezioni.

  • Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024 (El Janati)

    Precedente di Sezione citato dalla difesa che aveva adottato un approccio piu' favorevole all'imputato in ordine alla necessita' di rinnovare l'elezione di domicilio; la Corte di cassazione ha comunque ritenuto applicabile il chiarimento fornito dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Quando la legge (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.) richiede un'elezione di domicilio in relazione all'impugnazione, l'atto di appello deve contenere un riferimento espresso e specifico alla precedentemente depositata elezione e alla sua collocazione in fascicolo; la mera esistenza dell'elezione in atti non basta se nell'appello non se ne fa menzione.
  • La presenza dell'imputato nel processo di primo grado non sostituisce l'onere di indicare nell'atto di impugnazione l'elezione di domicilio: la regolarita' della notifica va assicurata dall'atto di parte e non da circostanze fattuali sopravvenute.
  • La produzione tardiva dell'elezione di domicilio (ad es. solo in sede di ricorso per cassazione) non puo' sanare l'omissione originaria nell'atto di appello; l'adempimento richiesto e' temporaneamente e formalmente vincolante al momento della presentazione dell'impugnazione.
  • Se un giudice di merito adduce una motivazione errata ma il risultato e' conforme al principio di diritto corretto sancito da Sezioni Unite, la decisione puo' essere considerata comunque valida: la Corte di cassazione controlla il risultato e l'applicazione corretta della norma sostanziale.
  • In casi simili e' consigliabile: a) indicare sempre nell'atto di impugnazione la presenza di una elezione di domicilio preesistente e la sua precisa collocazione nel fascicolo; b) allegare l'elezione all'atto o comunque rendere immediatamente individuabile il luogo per le notificazioni; c) non fare affidamento sulla mera presenza dell'imputato o su successivi depositi per sanare omissioni formali.

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