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Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024.

Giustizia amministrativa202501232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 324/2024, passata in giudicato il 13 maggio 2025, previamente notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La domanda si fonda sulla perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, rilevando che la sentenza da eseguire aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, dovrà provvedere su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inadempimento, l'adozione di misure esecutive e della penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata ritenuta non necessaria perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione ritenuti equi.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata dal TAR una misura adeguata anche rispetto alla funzione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine fissato nella sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando la sentenza da eseguire prevede già il pagamento di interessi o rivalutazione per il ritardo nell'adempimento, tale previsione può essere ritenuta misura equa e sufficiente, con conseguente rigetto della richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inadempiente su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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