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Sentenza

Sentenza n. 12752/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS-1 del 19.05.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato in data 25.05.2026, con il quale il Consolato ha nuovamente negato il visto per Residenza Elettiva;

Giustizia amministrativa202606839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo diniego del visto d'ingresso in Italia per residenza elettiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti visto)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già destinatari di un precedente diniego del visto annullato dal TAR, hanno impugnato il nuovo diniego adottato dal Consolato di Istanbul. Il provvedimento contestava la mancata produzione di documenti originali debitamente autenticati e legalizzati, l'assenza delle dichiarazioni fiscali necessarie a verificare i redditi dichiarati, la mancata prova della dipendenza economica del figlio maggiorenne e, inoltre, il mancato possesso di una rendita minima di 31.000 euro pro capite. I ricorrenti hanno dedotto violazione della disciplina applicabile, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento. Hanno inoltre lamentato la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il nuovo diniego. Ha ritenuto illegittima la soglia economica di 31.000 euro pro capite, poiché l'art. 13 dell'Allegato A al decreto n. 850/2011 impone di distinguere tra la soglia riferita al primo richiedente, pari a circa 30.540 euro, e quella per ciascun familiare aggiuntivo, pari a circa 18.660 euro; per un nucleo di tre persone il requisito complessivo è quindi di circa 67.860 euro. Il giudice ha inoltre ritenuto che il nuovo provvedimento violasse il giudicato contenuto nella precedente sentenza, la quale aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta, l'esistenza di redditi familiari complessivi annui non inferiori a 93.916,51 euro, derivanti da locazioni, pensioni e dividendi societari. Tale accertamento riguardava proprio il requisito economico, non era stato contestato in appello e copriva circostanze già emerse nella precedente istruttoria. Il nuovo diniego, fondato nuovamente sulla carenza del requisito economico e sulla medesima situazione temporale, è stato quindi ritenuto adottato in eccesso di potere per violazione dell'accertamento giudiziale. Il TAR ha precisato che, dopo il precedente accertamento, residua all'amministrazione uno spazio discrezionale limitato alla valutazione di eventuali elementi idonei a fondare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, che tuttavia non risultavano dagli atti esaminati. È stata invece respinta la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di diniego: per il principio tempus regit actum, il procedimento era soggetto al comma 7-bis dell'art. 4 del testo unico sull'immigrazione, introdotto dal d.l. 145/2024 ed entrato in vigore nel febbraio 2025, che esclude l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 Allegato A al decreto n. 850/2011

    La soglia economica per il visto per residenza elettiva deve distinguere l'importo relativo al primo richiedente da quello, inferiore, previsto per ciascun familiare aggiuntivo; per un nucleo di tre persone il giudice indica un requisito complessivo di circa 67.860 euro.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    L'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso

    La disposizione esclude il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso; essa si applica al procedimento in base al principio tempus regit actum.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso in forza dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del visto per residenza elettiva, il requisito economico deve essere calcolato distinguendo la soglia prevista per il primo richiedente da quella, più contenuta, prevista per ciascun familiare aggiuntivo; non è legittimo applicare una soglia uniforme pro capite se essa non trova riscontro nella disciplina vigente.
  • Quando una precedente sentenza di annullamento abbia accertato, con riferimento al requisito economico del visto, l'esistenza e la consistenza dei redditi del richiedente e del suo nucleo familiare, tale accertamento copre le circostanze già dedotte e non contestate in appello e vincola la successiva attività amministrativa sul medesimo periodo e presupposto.
  • Dopo l'accertamento giudiziale della sufficienza del requisito economico, l'amministrazione non può reiterare il diniego sulla base delle medesime circostanze istruttorie e di una soglia illegittima; residua soltanto la valutazione di eventuali elementi ulteriori idonei a evidenziare un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica, purché adeguatamente emergenti dall'istruttoria e dalla motivazione.
  • Il nuovo diniego di visto adottato in contrasto con un accertamento contenuto nel giudicato integra violazione del giudicato ed eccesso di potere, quando riproponga la medesima carenza economica già esaminata dal giudice.
  • Per effetto dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, ai procedimenti relativi ai visti di ingresso non si applica l'art. 10-bis l. 241/1990; la disciplina applicabile va individuata secondo il principio tempus regit actum.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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