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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04072/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di una somma dovuta da una società in nome collettivo, nei confronti anche di due soggetti che erano eredi con beneficio d'inventario del de cuius, indicato come socio illimitatamente responsabile e fideiussore della società. In primo grado l'opposizione al decreto era stata accolta, ritenendosi inefficace la fideiussione perché il credito sarebbe stato erogato dopo il decesso del garante e in presenza di peggiorate condizioni della debitrice principale, senza autorizzazione degli eredi. In appello, invece, la banca aveva sostenuto che si fosse formato giudicato interno sulla responsabilità degli opponenti non solo come eredi, ma anche come soci illimitatamente responsabili della società; la Corte d'appello aveva accolto questa impostazione e rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul giudicato interno e sull'efficacia del giudicato, contestando che il decreto ingiuntivo avesse affermato la loro qualità di soci e quindi la relativa responsabilità illimitata; hanno inoltre sostenuto che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario fosse incompatibile con un loro subentro nella posizione di socio illimitatamente responsabile, salvo diversa allegazione di una clausola statutaria di continuazione automatica. Con il secondo motivo hanno denunciato la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario, assumendo che l'accertamento della qualità di soci avrebbe imposto la partecipazione necessaria della società e degli altri soci. La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando direttamente dagli atti che il decreto ingiuntivo era stato pronunciato nei loro confronti solo quali eredi del fideiussore e che non vi era stata alcuna statuizione sulla loro qualità di soci; ha ritenuto quindi insussistente il giudicato interno invocato dalla banca. Ha invece respinto il secondo motivo perché l'accertamento della qualità di soci, ove rilevante, avrebbe avuto efficacia solo incidentale e limitata al rapporto tra creditore e debitori, senza determinare un litisconsorzio necessario con società e soci. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il fondamento decisivo dell'accoglimento è stato l'erroneo riconoscimento, da parte del giudice di merito, di un giudicato interno sulla qualità di soci illimitatamente responsabili dei ricorrenti, qualità che non risultava affermata nel decreto ingiuntivo né devoluta in appello secondo gli atti esaminati direttamente dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del giudicato interno; la Corte verifica direttamente dagli atti se la statuizione sia stata o meno devoluta in appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in tema di acquiescenza e formazione del giudicato interno, esclusa nel caso concreto per mancanza di una statuizione specifica sulla qualità di soci.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte esclude che si sia formato sul punto della responsabilità come soci.

  • art. 2284 c.c.

    Richiamato per il regime della morte del socio di s.n.c.; la Corte osserva che il subentro degli eredi non è automatico ma richiede il doppio assenso di eredi e soci superstiti, salvo diversa clausola societaria non allegata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato per violazione di legge sostanziale e processuale nel primo e nel secondo motivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per l'asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per l'effetto processuale che si sarebbe prodotto se fosse stato accolto il vizio di litisconsorzio necessario, con regressione al primo grado.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per il medesimo effetto di cassazione con rinvio al primo giudice, ipoteticamente conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato nelle difese della banca nel giudizio di merito quale possibile fonte di responsabilità aggravata a carico degli opponenti.

  • art. 485 c.c.

    Citato nelle difese di merito della banca per sostenere la mancata formazione del beneficio d'inventario per omesso inventario nel termine di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla formazione del giudicato interno, la Corte di cassazione può e deve verificare direttamente il contenuto degli atti processuali per stabilire se una statuizione sia stata effettivamente devoluta in appello; non è vincolata alla lettura del giudice di merito, purché il ricorrente indichi in modo specifico l'atto e il contenuto dell'impugnazione.
  • Il giudicato interno non può formarsi su una questione che non risulti effettivamente contenuta nella statuizione di primo grado; se il decreto ingiuntivo o la sentenza non hanno affermato una certa qualità soggettiva della parte, tale qualità non può dirsi coperta da giudicato per mancata contestazione su un punto non deciso.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario manifesta, di per sé, la volontà dell'erede di non assumere in proprio le obbligazioni del de cuius e può quindi escludere la premessa di un subentro automatico dell'erede nella responsabilità illimitata del socio, salvo che il creditore alleghi una specifica clausola societaria di continuazione automatica.
  • L'accertamento incidentale della qualità di socio, quando rilevante solo ai fini della pretesa del creditore, non determina di regola litisconsorzio necessario con la società e con gli altri soci, perché gli effetti del giudicato restano limitati ai soggetti del rapporto dedotto in causa.
  • La denuncia di litisconsorzio necessario è infondata se l'accertamento richiesto ha efficacia limitata al singolo rapporto processuale e non è idoneo a incidere, in senso pregiudizievole o favorevole, sulla sfera giuridica di soggetti terzi estranei al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoTestamentoSocietà di capitali
RamiProcesso civileSuccessioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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