Cassazione Civile, Ordinanza n. 07711/2025 del 23/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per il recupero di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale relative all'anno d'imposta 2006, comprensiva di sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale aveva confermato solo in parte l'annullamento dell'atto, ritenendo prescritti sanzioni e interessi per decorso del termine quinquennale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 24, comma 1, e 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni amministrative tributarie varrebbe solo per le sanzioni irrogate con autonomo atto di contestazione, mentre nelle ipotesi di liquidazione automatica ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 le sanzioni sarebbero inscindibilmente collegate al tributo e seguirebbero la prescrizione decennale del credito principale. Ha inoltre richiamato l'art. 13 del d.lgs. 471/1997 e ha criticato la sentenza impugnata per avere escluso l'avviso di accertamento e, al contempo, applicato una disciplina asseritamente propria della ripresa a tassazione con accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, se non assistito da giudicato, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997; analogamente, gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi sono soggetti al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. La Corte ha osservato che i precedenti evocati dalla ricorrente non sovvertivano tale principio. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di euro 500 in favore della Cassa ammende. È stato altresì escluso l'ulteriore contributo unificato, poiché l'Agenzia, quale Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura, è ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 24, comma 1, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'unitarietà del recupero e della prescrizione del tributo e delle sanzioni nelle ipotesi di liquidazione automatica.
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
La Corte lo interpreta come norma che prevede espressamente la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione irrogata, quando non intervenga un giudicato.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla prescrizione decennale ordinaria, ritenuta però non applicabile alle sanzioni nel caso deciso.
art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
La Corte lo richiama per affermare che gli interessi si prescrivono in cinque anni, essendo obbligazione autonoma e periodica.
art. 2953 c.c.
È richiamato per distinguere l'ipotesi in cui la sanzione sia divenuta definitiva per giudicato, nel qual caso opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nella liquidazione automatica, sanzioni e tributo non sarebbero scindibili.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente con la stessa finalità difensiva relativa alla liquidazione automatica delle imposte.
art. 13 d.lgs. 471/1997
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina delle sanzioni collegate alla ripresa a tassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta di decisione in camera di consiglio e all'istanza di trattazione in pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo del contributo unificato per l'Agenzia, in quanto amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato nel passaggio relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie, quando non siano divenute definitive per effetto di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997.
- La prescrizione della sanzione non viene attratta dal termine ordinario decennale del tributo principale solo perché la sanzione sia liquidata unitamente al tributo in sede di controllo automatizzato o di riscossione; il termine resta autonomo e proprio della sanzione.
- Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi hanno natura di credito autonomo rispetto all'obbligazione principale e sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
- Solo il consolidarsi della pretesa sanzionatoria per giudicato consente l'applicazione della prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c.; in difetto, opera la prescrizione quinquennale speciale.
- Nel giudizio di legittimità, il richiamo a precedenti giurisprudenziali è irrilevante se quei precedenti non affrontano specificamente la questione delle sanzioni e degli interessi oggetto del ricorso.
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