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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18176/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna per omicidio (omicidio di Giuseppe Romano, commesso il 17/03/2001, e omicidio di Angelo Sparatore, commesso il 04/05/2001). Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare elementi decisivi: l'ordinanza della Corte d'appello di Catania n. 357/19 che riconosceva la continuazione tra precedenti sentenze, le valutazioni contenute nella sentenza n. 21/2024 (omicio Sparatore) e l'ordinanza del 4/9/2024; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Lombardo secondo cui l'incarico per l'omicidio di Sparatore era stato dato da Attanasio prima dell'omicidio di Romano; l'identità di taluni partecipanti e le analogie nelle modalità esecutive. Si lamentava infine insufficiente motivazione e mancato confronto con le risultanze processuali acquisite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata. Ha richiamato i principi in materia di "unicità del disegno criminoso" e l'obbligo del giudice dell'esecuzione di esaminare compiutamente gli indici sintomatici della continuazione (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, programmazione preventiva, dichiarazioni dei collaboratori, ecc.) e di confrontarsi con le valutazioni già operate in sede di cognizione. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al GIP di Catania per un nuovo esame, con le indicazioni di approfondire il confronto tra le sentenze e le dichiarazioni rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. pen., comma 3

    Riferimento formale alla disciplina sulla continuazione tra reati: il ricorrente invoca la rilevanza dell'unicità di disegno criminoso prevista dalla normativa sul concorso/continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai provvedimenti sull'esecuzione; utilizzata quale quadro procedurale per il riesame della richiesta di applicazione della continuazione in fase esecutiva

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio sulla necessità dell'esistenza di un "disegno criminoso" iniziale che preveda la pluralità di condotte; la programmazione può essere generale purché delineata nelle linee essenziali; elenco degli indici sintomatici necessari per il riconoscimento della continuazione

  • Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 (El)

    Precisione sull'onere del condannato che chiede la continuazione: indicare i reati collegati e prospettare elementi sintomatici della programmazione unitaria, mentre il compito di approfondire e valutare spetta al giudice dell'esecuzione

  • Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (Palermo)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, se intende discostarsi da una valutazione già compiuta in sede di cognizione, deve motivare adeguatamente il contrasto e valutare le ragioni del precedente giudizio

Massime di principio

  • La continuazione ("unicità del disegno criminoso") richiede la prova di una programmazione iniziale di più reati almeno nelle linee essenziali: non è richiesto che il ricorrente "provi" completamente l'unicità, ma deve indicare elementi sintomatici che la rendano verosimile.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di esaminare e confrontare compiutamente tutte le risultanze processuali rilevanti (sentenze di merito, ordinanze, dichiarazioni di collaboratori) e di motivare adeguatamente il rifiuto della continuazione; valutazioni parziali o prive di confronto con precedenti decisioni determinano vizio motivazionale.
  • Gli indici tipici da valutare per la continuazione sono: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, identità o sovrapposizione di esecutori, analogia delle modalità esecutive, esistenza di una programmazione preventiva e riscontri dichiarativi (es. collaboratori di giustizia) che attestino la pianificazione.
  • Se una giurisdizione di merito ha già compiuto valutazioni (anche parziali) sulla sussistenza della continuazione, il giudice dell'esecuzione che la discute deve esplicitare e motivare le ragioni del diverso giudizio confrontandosi con quelle valutazioni.
  • La diversità di ruolo (es. mandante vs esecutore) o di movente non esclude automaticamente la continuazione: tali elementi vanno valutati nel quadro complessivo degli indici sintomatici e della programmazione unitaria.
  • In caso di carenze motivazionali del provvedimento di diniego, la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame, non la semplice conferma, affinché il giudice riprenda autonomamente e compiutamente l'istruttoria motivando il risultato.

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