Sentenza del 06/03/2019 n. 2526 - Comm. Trib. Prov. Catania
Irap - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Ricorrenza - Condizioni - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza esclude l'assoggettamento a IRAP in presenza di un'attività professionale svolta senza autonoma organizzazione, caratterizzata da beni strumentali di modesta entità, collaborazioni solo occasionali o limitate, assenza di dipendenti e di una struttura stabile e mancato impiego di capitali consistenti. L'accertamento concreto delle condizioni spetta al giudice di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza dell'autonoma organizzazione prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997. Il presupposto ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, non è inserito in strutture riferibili ad altri e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di lavoro altrui oltre l'attività meramente esecutiva o di segreteria. Per i professionisti, invece, l'IRAP non è dovuta quando i beni strumentali sono modesti, i compensi ai collaboratori sono occasionali o limitati, manca una struttura organizzata stabile e non vi sono dipendenti, collaboratori parasubordinati o capitali consistenti destinati all'organizzazione dell'attività.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997
Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP non dipende dal solo esercizio di un'attività professionale, ma richiede un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente. Tale requisito deve essere verificato concretamente dal giudice di merito.
Massime di principio
- Un professionista è soggetto a IRAP solo se dispone di un'organizzazione autonoma che aggiunge valore rispetto alla sua attività personale.
- La disponibilità di beni strumentali ordinari e indispensabili, da sola, non dimostra l'autonoma organizzazione.
- Collaboratori occasionali o impiegati esclusivamente in mansioni di segreteria o meramente esecutive, entro limiti contenuti, normalmente non fanno sorgere il presupposto IRAP.
- La presenza stabile di dipendenti, collaboratori parasubordinati, beni strumentali rilevanti o capitali consistenti può invece dimostrare l'esistenza di autonoma organizzazione.
- La valutazione è sempre concreta e complessiva: non esiste una soglia astratta valida per ogni professione, e la decisione spetta al giudice di merito.
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