Sentenza n. 1593/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Palermo e dall'ASP di Palermo sull'istanza ricevuta dal Comune il 15 settembre 2025 e trasmessa alla Commissione UVM il 29 settembre 2025, chiedendo la predisposizione, nell'interesse del figlio minorenne con disabilità grave, di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000 e la condanna delle amministrazioni a provvedere. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato che le amministrazioni avevano predisposto il PAI del minore e che, per tale ragione, non sussisteva più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che la predisposizione del PAI aveva soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico di entrambe le amministrazioni in applicazione del principio della soccombenza virtuale: 750 euro oltre IVA, CPA e accessori per ciascuna amministrazione. La condanna è stata motivata, quanto al Comune, dalla mancata dimostrazione della tempestiva effettuazione degli adempimenti procedimentali di propria competenza e, quanto all'ASP, dal carattere ripetuto e anomalo del comportamento consistente nel provvedere solo dopo la proposizione del ricorso e la fissazione dell'udienza. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza ai vertici dell'ASP, al competente Dipartimento regionale e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di predisposizione del progetto individualizzato in favore della persona con disabilità.
art. 34, comma 5 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento o compie l'attività richiesta, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
- La protrazione del silenzio dell'amministrazione fino alla proposizione del ricorso e alla fissazione dell'udienza può giustificare la condanna alle spese anche quando l'amministrazione provveda successivamente e il giudizio divenga improcedibile o si concluda con cessazione della materia del contendere.
- La reiterazione di condotte amministrative caratterizzate dalla definizione della pratica solo dopo l'avvio del giudizio può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di vertice e agli organi di controllo competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.
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