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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46062/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). I motivi di ricorso erano sostanzialmente cinque: 1) errore di qualificazione giuridica (sostiene che la sua condotta sarebbe intervenuta dopo il perfezionamento del reato di riciclaggio e pertanto andrebbe valutata come falso o altro reato ex art. 378 c.p.); 2) doglianza sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (afferma l'assenza di dolo eventuale e censura la motivazione della corte sull'intenzionalita'); 3) critica alla valutazione della prova e all'adozione acritica delle dichiarazioni del teste Masi, senza valorizzare elementi a discarico; 4) omessa o contraddittoria motivazione circa la mancata consapevolezza delle carenze documentali da parte dell'imputato e quindi sull'elemento psicologico; 5) richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per dirimere presunte contraddizioni emerse nell'istruttoria difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente le stesse censure gia' sollevate in appello e motivate dalla Corte territoriale, senza svolgere una critica puntuale alla motivazione di quest'ultima. Ha inoltre osservato che il ricorso non evidenziava violazioni di legge né mancanze argomentative tali da rendere ammissibile il sindacato di legittimità; le valutazioni di merito della Corte d'appello, sorrette da motivazione congrua, sono insindacabili. Per tale motivo il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'. E' stata altresi' richiamata l'improcedibilita' di introdurre davanti alla Cassazione questioni nuove non prospettate nei gradi precedenti (es. pendenza di altro procedimento).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La norma e' il capo d'imputazione originario; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato e la Cassazione non ha sindacato la valutazione di merito, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 378 cod. pen. (falso in certificazioni o attestazioni)

    Invocato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione della condotta; la questione di scelta qualificatoria costituisce valutazione di merito gia' esaminata in appello e non puo' essere riaperta in Cassazione quando la Corte territoriale abbia fornito motivazione congrua.

  • art. 43 c.p. (elemento soggettivo)

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento del dolo eventuale; la Cassazione ha ritenuto che la contestazione sulla ricostruzione dell'elemento psicologico costituisse critica di merito non ammissibile in sede di legittimità, in assenza di violazione di legge o manifesta illogicita'.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) (contenuto del ricorso per cassazione)

    La Corte ha richiamato il requisito di specificita' dei motivi richiesto dall'art. 581 c.p.p., ritenendo che il ricorso non avesse adempiuto all'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle doglianze.

  • art. 616 cod. proc. pen. (effetto dell'inammissibilita')

    La declaratoria di inammissibilita' e' stata pronunciata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza ha inoltre disposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione e' inammissibile quando il ricorso semplicemente riproduce i motivi gia' esposti in appello senza criticare puntualmente la risposta della Corte territoriale; occorre indicare concretamente in che modo la motivazione di merito sarebbe illegittima.
  • Le censure sulla valutazione della prova e sulla sussistenza del dolo sono, di regola, questioni di merito: possono essere esaminate in Cassazione solo se accompagnate da specifiche censura di violazione di legge, mancanza di motivazione o manifesta illogicita'.
  • La scelta qualificatoria del fatto (es. riciclaggio vs. altro reato) e' valutazione di merito; per contestarla in Cassazione e' necessario dimostrare che la Corte d'appello abbia travisato macroscopicamente i fatti o applicato erroneamente la norma.
  • Le istanze di acquisizione di nuova prova o la rinnovazione dell'istruttoria devono essere proposte tempestivamente nei gradi precedenti: introdurre questioni nuove in udienza davanti alla Cassazione e' inammissibile.
  • Il difensore deve osservare i requisiti formali del ricorso (art. 581 c.p.p.), esponendo ragioni di fatto e di diritto ben circostanziate; la mancanza di specificita' puo' portare a condanne per spese e ammende.

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