Cassazione Penale, Sentenza n. 13208/2024 del 02/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia: la PEC destinataria della notifica era dell'omonimo Avv. Stefano Belli (CF diverso e studio diverso) e non dell'Avv. Stefano Belli nominato dall'imputato come difensore di fiducia (diverso CF, diverso indirizzo PEC e diverso studio), sicché il difensore nominato non ha potuto partecipare all'udienza e svolgere la difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che esistono due avvocati omonimi "Stefano Belli" iscritti al Foro di Prato con differenti codici fiscali, indirizzi di studio e PEC; la notifica dell'atto di appello è stata effettuata alla PEC e al CF dell'omonimo non nominato dall'imputato. Ne consegue che il difensore di fiducia dell'imputato non è stato posto in condizione di esercitare la sua funzione nel giudizio di secondo grado. Il vizio è qualificato come nullità assoluta; la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza dell'avviso al difensore, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità assoluta; il vizio riguarda la violazione delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Prevede le nullità assolute elencate; la giurisprudenza applica questa norma quando il difensore di fiducia non è stato correttamente avvisato.
Sezioni Unite, sent. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Principio secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p. quando la presenza del difensore è obbligatoria; la notifica al difensore d'ufficio o la presenza di un sostituto in udienza non sanano il vizio.
Sez. 3, sent. n. 28716 del 23/09/2020
Sez. 3, n. 28716 del 23/09/2020 (non massimata)
Richiamata a supporto della qualificazione della nullità, conferma l'orientamento sulla natura perentoria dell'avviso al difensore di fiducia.
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio e la sua sostituzione; la Corte ha rilevato che la nomina di un difensore d'ufficio o la presenza di un sostituto non eliminano la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia.
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali deve essere effettuata al difensore esattamente individuato (non basta l'omonimia): è necessario verificare codice fiscale, indirizzo di studio e PEC quando indicati.
- La notifica a un omonimo diverso dal difensore di fiducia integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria, con conseguente annullamento della decisione e rinvio per nuovo giudizio.
- La presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non rimediano alla nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia.
- Per evitare il rischio di nullità, chi esegue le notifiche (uffici giudiziari o Ufficio notificazioni) deve consultare registri ufficiali (es. albo/CNF) per verificare l'esatta identificazione del difensore e della sua PEC prima di notificare.
- Nel caso di omonimia di avvocati, è buona prassi indicare nei documenti processuali il codice fiscale o la PEC specifica del difensore nominato per assicurare la corretta notifica.
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