Sentenza del 20/12/2016 n. 26285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria per debiti fiscali definitivi riferibili alla società scissa e relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La società sosteneva che la cartella fosse immotivata perché non riportava gli estremi e i contenuti dell'avviso di accertamento notificato alla società scissa, ma mai notificato alla beneficiaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione deducendo la violazione dell'art. 173 TUIR e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, per i debiti fiscali anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondano solidalmente e illimitatamente. Non è necessario notificare nuovamente alla società beneficiaria l'avviso di accertamento già notificato alla società scissa, né integrare ulteriormente la motivazione della cartella di pagamento. La beneficiaria ha la facoltà di partecipare ai procedimenti riguardanti la scissa e di prenderne conoscenza, ma l'Amministrazione non ha ulteriori obblighi informativi derivanti dalla scissione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 173 TUIR, D.P.R. n. 917/1986
Gli accertamenti e ogni altro procedimento sono svolti nei confronti della società scissa; le società beneficiarie hanno facoltà di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
La norma stabilisce che la scissione è fiscalmente neutra rispetto alla prosecuzione degli accertamenti e della riscossione relativi a obblighi tributari anteriori. Le beneficiarie sono obbligate solidalmente ipso iure e non devono necessariamente ricevere una nuova notifica degli atti già notificati alla scissa.
Art. 25, D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. Nel caso esaminato, la cartella notificata alla società beneficiaria non necessitava di elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti, poiché il debito derivava da un accertamento svolto nei confronti della società scissa.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Prevede la responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, con una disciplina più ampia rispetto ai limiti previsti per le obbligazioni civili.
Artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.
Prevedono, per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione, specifici limiti di responsabilità, che non operano nello stesso modo per la responsabilità tributaria disciplinata dalle norme speciali.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, le società beneficiarie possono essere chiamate a rispondere solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione.
- L'Amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di accertamento alla società scissa e, successivamente, la cartella di pagamento alla società beneficiaria obbligata, senza dover ripetere la notifica dell'accertamento.
- La cartella notificata alla beneficiaria non deve necessariamente riepilogare o riprodurre integralmente l'avviso di accertamento notificato alla scissa, salvo gli ordinari requisiti di motivazione previsti per la cartella.
- La società beneficiaria ha il diritto di partecipare ai procedimenti riguardanti la società scissa e di prenderne conoscenza; la mancata conoscenza effettiva da parte dei suoi organi non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella.
- Per valutare l'applicazione della disciplina, è decisiva la data cui si riferisce l'obbligazione tributaria, non necessariamente la data di emissione o notificazione dell'avviso di accertamento.
- Gli organi della società beneficiaria devono adottare la necessaria diligenza per verificare la situazione fiscale della società scissa e gli eventuali procedimenti pendenti prima o in occasione della scissione.
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