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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04357/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Secondo il capo di imputazione, egli, sottoposto a tale misura di prevenzione, avrebbe violato la prescrizione di non rincasare oltre le ore 22.00 e di non uscire prima delle ore 06.00 senza comprovata necessità e senza tempestivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, risultando assente dalla propria abitazione durante diversi controlli effettuati nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2018. Nel ricorso veniva dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, con specifico riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli di polizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura difensiva, rilevando che la condotta accertata rientra correttamente nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, poiché riferita alla violazione di prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha inoltre osservato che la doglianza era generica, poiché il giudizio di responsabilità si fondava sull'annotazione di servizio dei Carabinieri che avevano dato esito negativo a tutti i controlli e non era stata indicata alcuna specifica ragione per cui tali verifiche sarebbero state inidonee a dimostrare l'assenza dell'imputato. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno

    La violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra il delitto previsto dal comma 2, che copre qualunque inosservanza di tali obblighi o prescrizioni.

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale

    È richiamato in contrapposizione al comma 2, per evidenziare che sanziona una fattispecie meno grave relativa alla sola sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno.

  • art. 616 c.p.p.

    versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, e in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non esclusa la colpa.

Massime di principio

  • Integra il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 qualsiasi violazione delle prescrizioni o degli obblighi imposti con la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, senza che sia richiesto un diverso e più rigoroso inquadramento normativo.
  • La violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno è distinta, e più grave, rispetto alla violazione dei soli obblighi della sorveglianza speciale semplice prevista dal comma 1.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza è manifestamente infondata e non indica specificamente perché gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito sarebbero inidonei a sostenere l'affermazione di responsabilità.
  • La censura per vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la base probatoria della decisione impugnata; una critica generica alle modalità di acquisizione o svolgimento dei controlli non è sufficiente a scalfire la motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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