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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento *per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della DELIBERA di GIUNTA COMUNALE n. 297 del 06-11-2025 avente ad oggetto: “Sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche in Via Höchberg intersezione Via Atene direzione S. Maria degli Angeli e Via delle Nazioni intersezione Via Atene direzione Perugia, del capoluogo comunale - Riattivazione controlli infrazioni” (17- 11-2025 Periodo inizio pubblicazione 02-12-2025 periodo fine pubblicazione 27-11-2025 Data di esecutività), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: • eventuali pareri istruttori; • determinazioni dirigenziali di installazione e attivazione; • convenzioni con società fornitrici; • verbali tecnici; • atti di approvazione richiamati; • verbali di accertamento elevati in applicazione della suddetta delibera, ove rilevanti; ** per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/3/2026: - della determinazione dirigenziale n. 1124/2025.

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta comunale che dispone la riattivazione dei controlli automatici delle infrazioni semaforiche e determinazione dirigenziale attuativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ha impugnato la delibera comunale di riattivazione del sistema T-Red e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale attuativa. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'attivazione di un sistema automatizzato di rilevazione delle infrazioni richiedesse una motivazione rafforzata basata su dati oggettivi relativi a incidenti, sinistrosità, correlazione tra violazioni e sinistri, nonché sulla comparazione con misure alternative meno invasive, come la realizzazione di una rotatoria. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti e sproporzione, affermando che la finalità effettiva dell'impianto fosse il reperimento di entrate per il bilancio comunale e contestando l'assenza di omologazione del dispositivo T-Red ai sensi dell'art. 45 del Codice della strada. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione del Comitato, la tardiva impugnazione dell'atto direttamente lesivo e l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività i motivi aggiunti contro la determinazione dirigenziale n. 1124/2025. Ha ritenuto che la lesione concreta derivasse dalla determinazione attuativa, non dalla delibera di Giunta, qualificata come atto di indirizzo privo di lesività attuale e concreta. Poiché la determinazione era stata pubblicata dal 29 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026, il termine per impugnarla scadeva il 14 marzo 2026; la notifica dei motivi aggiunti del 20 marzo 2026 era quindi tardiva. I fatti sopravvenuti, consistenti nella ripresa delle sanzioni e nelle richieste di assistenza ricevute dai cittadini, non potevano rimettere in termini il ricorrente. Di conseguenza, il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'impugnazione della sola delibera non avrebbe potuto rimuovere l'atto effettivamente lesivo. Il TAR ha comunque esaminato in via subordinata la fondatezza delle censure, ritenendole infondate. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che la delibera indicava la precedente attivazione, la sospensione per monitoraggio, l'esito della sperimentazione, la persistente media di circa sei infrazioni giornaliere, i dati di incidentalità e un recente grave sinistro. Ha ritenuto legittimo considerare il sistema come strumento di prevenzione, senza che fosse necessario dimostrare una particolare numerosità degli incidenti. Ha inoltre osservato che la rotatoria era già programmata come soluzione definitiva e che la riattivazione del T-Red era stata prevista nelle more della sua realizzazione. La censura sulla finalità di cassa è stata ritenuta inidonea, mentre le contestazioni sulle modalità più opportune di tutela della sicurezza stradale sono state ricondotte al merito amministrativo, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità o travisamento. Quanto all'omologazione, il TAR ha distinto la disciplina degli autovelox da quella dei dispositivi T-Red: gli artt. 45 e 201 del Codice della strada considerano sia dispositivi omologati sia approvati, e il sistema in esame risultava approvato con decreto ministeriale dirigenziale n. 52 dell'8 marzo 2021 per l'accertamento delle violazioni semaforiche di cui all'art. 146, commi 2 e 3. La giurisprudenza relativa all'omologazione e taratura degli strumenti di misurazione della velocità non è stata ritenuta trasferibile a dispositivi che documentano fotograficamente o video-fotograficamente il passaggio con luce rossa senza misurare una grandezza fisica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato perché la delibera esponeva le ragioni della riattivazione, dando conto del monitoraggio, dell'andamento delle infrazioni, dei dati di incidentalità e di un grave sinistro.

  • art. 45 Codice della strada

    La disposizione contempla, per i mezzi tecnici di controllo e rilevamento automatico, sia l'approvazione sia l'omologazione; non è stata ritenuta applicabile ai T-Red la disciplina più rigorosa elaborata per gli strumenti di misurazione della velocità.

  • art. 146, commi 2 e 3, Codice della strada

    Le violazioni del divieto di proseguire con semaforo rosso possono essere rilevate mediante il dispositivo T-Red approvato per tale funzione.

  • art. 201, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, Codice della strada

    La disciplina della contestazione non immediata e dell'accertamento mediante apparecchiature fa riferimento a dispositivi omologati ovvero approvati per il funzionamento completamente automatico.

  • art. 142, comma 6, Codice della strada

    La previsione sull'obbligo di omologazione riguarda gli strumenti destinati all'accertamento del superamento dei limiti di velocità e non è stata ritenuta estensibile ai dispositivi T-Red.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.

  • art. 113 Cost. e sentenza Corte costituzionale n. 113/2015

    La pronuncia costituzionale sulla funzionalità e taratura delle apparecchiature per la rilevazione della velocità è stata ritenuta non pertinente ai dispositivi T-Red, che non sono strumenti di misurazione.

  • decreto ministeriale dirigenziale n. 52 dell'8 marzo 2021

    Il decreto ha approvato il dispositivo P@RVC 2.0 per il rilevamento automatico delle violazioni semaforiche di cui all'art. 146, commi 2 e 3, alle condizioni previste dall'art. 201 del Codice della strada.

Massime di principio

  • Quando un atto generale o di indirizzo non produce una lesione attuale e concreta e la lesione deriva invece dal successivo atto attuativo, l'impugnazione deve essere proposta contro quest'ultimo; l'impugnazione del solo atto presupposto è inammissibile per difetto di interesse se non è idonea a rimuovere l'effetto lesivo.
  • La pubblicazione dell'atto attuativo determina la conoscenza legale utile ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione; fatti sopravvenuti successivi all'instaurazione del giudizio, anche consistenti nella concreta applicazione dell'atto, non rimettono in termini il soggetto che abbia omesso di impugnarlo tempestivamente.
  • La scelta di attivare sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni semaforiche può essere motivata sulla base di un complessivo quadro istruttorio comprendente l'andamento delle violazioni, i volumi di traffico, i dati di incidentalità e il verificarsi di sinistri; non è necessario dimostrare che l'intersezione sia caratterizzata da un numero elevato di incidenti, poiché il sistema svolge anche una funzione preventiva e dissuasiva.
  • La contestazione della maggiore opportunità di una soluzione alternativa di sicurezza stradale, in assenza di manifesta illogicità, travisamento o sproporzione, attiene al merito amministrativo e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La disciplina sull'omologazione degli autovelox e sulla taratura degli strumenti di misurazione della velocità non è automaticamente estensibile ai dispositivi T-Red, che rilevano il passaggio con luce rossa mediante documentazione fotografica o video-fotografica senza misurare una grandezza fisica.
  • Per i dispositivi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, gli artt. 45 e 201 del Codice della strada ammettono l'utilizzo di apparecchiature approvate, oltre che omologate, sicché un dispositivo approvato con decreto ministeriale per l'accertamento delle violazioni dell'art. 146 non è illegittimo per la sola mancanza di una distinta omologazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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