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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12195/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione relativa alla sentenza del 2/7/2009 con cui il Tribunale di Venezia aveva condannato Orlando a 8 mesi per truffa ai danni di ente pubblico (percezione della retribuzione senza prestare l'attività lavorativa). La richiesta di revisione si fondava sull'allegazione di una missiva del 22/06/2005 in cui il ricorrente manifestava la volontà di protestare contro il demansionamento limitandosi a timbrare il cartellino senza svolgere la prestazione lavorativa; si sosteneva che tale documento fosse "prova nuova" idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la missiva costituisce solo dimostrazione dei "motivi a delinquere" (la protesta) e non incide né sull'elemento oggettivo (la mancata esecuzione della prestazione) né su quello soggettivo (la consapevolezza/volontarietà dell'illecito). Pertanto il documento non è "decisivo" ai fini della revisione secondo i criteri dell'art. 630 c.p.p.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p., lett. c)

    art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Le prove "nuove" ai fini della revisione comprendono anche prove non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, ma devono essere decisive, cioè idonee a scardinare l'impianto probatorio della condanna irrevocabile

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente (qui quantificata in euro 3.000,00)

  • Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano), Rv. 220443-01

    Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220443 - 01

    La nozione di "prove nuove" comprende anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o superflue, indipendentemente da eventuali colpe o negligenze del condannato nella mancata acquisizione

  • Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 (L.), Rv. 280405-01

    Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01

    Nella revisione è richiesta una delibazione non superficiale, anche se sommaria; le nuove allegazioni devono essere esaminate preliminarmente per verificare persuasività, congruità e decisività rispetto alla precedente statuizione di colpevolezza

  • Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Rv. 247050

    Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Rv. 247050

    I fini o i motivi che hanno spinto l'agente alla commissione del fatto (motivi a delinquere) sono irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione della revisione è necessario produrre "prove nuove" che siano decisive: devono incidere sugli elementi costitutivi del reato (elemento oggettivo o soggettivo), non limitandosi a spiegare le ragioni del comportamento.
  • Documenti che attestano solo il "movente" o la protesta del soggetto (motivi a delinquere) non bastano a escludere la responsabilità penale se non contrastano l'accertamento che il fatto materiale sia stato compiuto o che l'agente non fosse consapevole dell'illiceità.
  • Anche le prove non acquisite o non valutate nel precedente processo possono fondare la revisione, purché non fossero state dichiarate inammissibili o superflue; tuttavia devono essere tali da poter materialmente "scardinare" l'impianto probatorio già formato.
  • Il giudice della revisione compie un controllo preliminare sulla persuasività e la congruenza delle prove nuove: non si tratta di un nuovo dibattimento pieno, ma di un esame orientato a stabilire la decisività dell'elemento prodotto.
  • La mancata ammissione o inammissibilità del ricorso per revisione comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è importante valutare preventivamente la forza decisiva delle prove prima di proporre l'istanza.

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