Sentenza del 10/09/2018 n. 3750 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
cartella di pagamento - costituzione in giudizio della parte resistente - nullità della notifica - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione del ricorso introduttivo relativo a una cartella di pagamento. Il ricorrente sosteneva, o comunque veniva contestato, che la notificazione fosse nulla. La questione centrale era stabilire se la costituzione in giudizio della parte resistente sanasse retroattivamente tale nullità, anche quando la costituzione fosse effettuata esclusivamente per eccepire il vizio di notificazione.
La decisione
La nullità della notificazione del ricorso introduttivo è stata ritenuta sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione in giudizio della parte resistente o appellata. La sanatoria opera anche se la costituzione è finalizzata soltanto a eccepire la nullità della notificazione. Diversamente, il solo deposito di una mera istanza, senza una formale costituzione in giudizio, non produce l’effetto sanante. Pertanto, la nullità della notifica non sussiste più come vizio processuale rilevante una volta intervenuta la costituzione della parte resistente.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La disciplina della notificazione degli atti processuali è interpretata nel senso che la costituzione della parte destinataria dell’atto può sanare retroattivamente la nullità della notificazione, poiché dimostra il raggiungimento dello scopo dell’atto. La sanatoria non si produce mediante il semplice deposito di una istanza priva di una vera costituzione in giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte destinataria di una notifica viziata può sanare retroattivamente la nullità, anche se la parte si costituisce esclusivamente per contestare la validità della notifica.
- La sanatoria dipende da una formale costituzione in giudizio e non dal semplice deposito di una memoria o di una generica istanza.
- Quando la parte destinataria ha comunque preso parte al processo in modo formalmente idoneo, il vizio della notificazione normalmente non comporta l’invalidità del giudizio, perché l’atto ha raggiunto il proprio scopo.
- Occorre distinguere tra nullità della notificazione, normalmente sanabile, e inesistenza assoluta della notificazione, che può seguire regole più rigorose e non è necessariamente sanata dalla costituzione.
- La parte che intende eccepire un vizio di notifica deve valutare attentamente gli effetti della propria costituzione, poiché essa può eliminare retroattivamente il vizio che intende far valere.
Testo integrale
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