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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dei lavori di taglio a raso di alberi, eseguiti senza i prescritti titoli autorizzativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ente Parco aveva sospeso le attività di taglio in corso su un'area boschiva golenale plurivincolata, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto: la nullità dell'atto per elusione del giudicato e violazione dell'effetto conformativo della precedente sentenza, che aveva imposto all'Ente di esaminare nel merito una diversa istanza di ceduazione conservativa; la natura sostanziale di Valutazione di Incidenza Ambientale dell'istanza presentata nel giugno 2025, con conseguente obbligo dell'amministrazione di riqualificarla e definirla; la necessità del taglio per un'emergenza fitosanitaria dovuta alla grafiosi dell'olmo, invocando le deroghe del Piano d'Area del Delta del Po; il travisamento dei fatti sulla composizione del soprassuolo, sostenendo che oltre 11.000 piante fossero mirabolani, qualificabili come piante da frutto e non soggette al vincolo forestale; il difetto di motivazione e l'incompletezza dell'istruttoria, per avere l'Ente escluso apoditticamente le ragioni fitosanitarie senza un sopralluogo specialistico o una controperizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso l'elusione del giudicato: la precedente sentenza aveva annullato soltanto l'improcedibilità dell'istanza e imposto l'esame sostanziale, senza autorizzare l'avvio dei lavori nelle more del procedimento. La sospensione è stata invece adottata quale risposta doverosa all'accertato taglio a raso già iniziato in assenza di nulla osta del Parco, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione forestale e Valutazione di Incidenza. Il giudice ha negato che la documentazione allegata all'istanza potesse equivalere a una VIncA o allo screening, rilevando che mancava la domanda stessa e che la procedura richiede un provvedimento espresso, motivato e preventivo, non conseguibile per silenzio o per riqualificazione sostanziale. Ha escluso inoltre che la dedotta grafiosi legittimasse il taglio: l'accertamento dell'Ente non aveva evidenziato particolari attacchi e la relazione privata si basava su rilievi fotografici; in ogni caso, anche un'esigenza fitosanitaria non avrebbe dispensato dall'acquisizione preventiva dei titoli autorizzativi. La deroga del Piano d'Area riguarda comunque soltanto tagli non a raso necessari a evitare il deterioramento del popolamento. La possibile qualificazione dei mirabolani come piante da frutto non avrebbe eliminato gli ulteriori vincoli del Parco, paesaggistico e di VIncA, né il divieto di taglio a raso della vegetazione riparia in golena, riferito a tutta la vegetazione. Infine, il provvedimento era autonomamente sorretto dall'assenza dei titoli autorizzativi, ragione sufficiente a giustificare la sospensione; eventuali carenze sul profilo fitosanitario non ne avrebbero compromesso la legittimità. Il TAR ha anche rilevato che l'amministrazione non è obbligata a rispondere a un'istanza privata di annullamento in autotutela. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione immediata della controversia in camera di consiglio, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 5 d.P.R. 357/1997

    La Valutazione di Incidenza Ambientale richiede una procedura specifica e un provvedimento espresso, motivato e preventivo.

  • art. 6, par. 3, Direttiva 92/43/CEE

    Gli interventi incidenti sui siti protetti devono essere sottoposti alla valutazione prevista dalla direttiva; il relativo assenso non è sostituibile da un'equipollenza sostanziale o dal silenzio.

  • art. 17-bis, comma 4, l. 241/1990

    Le regole sul silenzio-assenso tra amministrazioni non si applicano quando il diritto dell'Unione europea richiede l'adozione di provvedimenti espressi.

  • art. 10 R.D. n. 3267/1923

    È richiamato quale disposizione di polizia forestale violata dal taglio a raso eseguito senza autorizzazione.

  • art. 16, comma 1, lett. a), L.R. Veneto n. 12/2024

    È richiamato quale disposizione regionale violata dall'esecuzione dell'intervento in area Natura 2000 senza preventiva autorizzazione di VIncA.

  • art. 13 delle Norme tecniche del Piano d'Area del Delta del Po

    Vieta il taglio a raso della vegetazione riparia nelle golene.

  • art. 14 delle Norme tecniche del Piano d'Area del Delta del Po

    Salva soltanto il taglio, non a raso, reso necessario per evitare il deterioramento del popolamento; la deroga non elimina comunque l'obbligo di acquisire i titoli autorizzativi.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento di improcedibilità, con obbligo per l'amministrazione di esaminare nel merito un'istanza, non attribuisce al privato il diritto di iniziare i lavori nelle more del rinnovato procedimento né impedisce all'amministrazione di sospendere interventi avviati senza titolo.
  • In un'area protetta e ricadente nella Rete Natura 2000, la Valutazione di Incidenza Ambientale richiede la presentazione della specifica istanza e l'adozione preventiva di un provvedimento espresso e motivato; essa non può essere sostituita dalla riqualificazione di altra documentazione, da un'equipollenza sostanziale o dal silenzio dell'amministrazione.
  • La sussistenza di esigenze fitosanitarie, anche ove dimostrata, non esonera il proprietario dall'acquisizione preventiva dei titoli autorizzativi necessari per eseguire interventi boschivi in aree plurivincolate.
  • Quando un provvedimento di sospensione è autonomamente sorretto dall'assenza di tutti i titoli autorizzativi prescritti, eventuali carenze istruttorie o motivazionali su profili ulteriori, come le ragioni fitosanitarie, non ne determinano l'illegittimità se tali profili non incidono sulla ragione autonoma e sufficiente della decisione.
  • Il divieto di taglio a raso della vegetazione riparia nelle golene può operare sull'intera vegetazione presente nell'area, senza che la qualificazione di alcune piante come alberi da frutto escluda gli ulteriori vincoli paesaggistici, ambientali e derivanti dalla disciplina dell'area protetta.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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