Cassazione Penale, Ordinanza n. 05585/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per l'esonero da tale sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Sassari. La doglianza deduceva l'erronea applicazione dell'art. 334 c.p., sostenendo che la compravendita intervenuta del veicolo sottoposto a sequestro non avesse reso impossibile né difficoltoso il controllo del bene, poiché la polizia giudiziaria era comunque riuscita a rintracciare agevolmente la nuova proprietaria e ad accertare la regolare assicurazione del veicolo. La Corte ha ritenuto che tale censura mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e riproponesse un motivo già esaminato e respinto dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
La doglianza del ricorrente riguardava l'erronea applicazione della norma; la Corte ha però ritenuto che la questione implicasse una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
art. 388 c.p.
Il reato è ritenuto configurabile non solo quando la rimozione del bene sia idonea a impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando determini ostacoli o ritardi per gli organi dell'esecuzione nel reperimento del compendio esecutato, anche senza materiale asportazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie o una diversa lettura del compendio istruttorio, quando la doglianza sia già stata esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito.
- Il reato di sottrazione o depistaggio del bene sottoposto a esecuzione può configurarsi anche in assenza di materiale rimozione, ove la condotta renda più difficoltoso o ritardato il controllo e il reperimento del bene da parte degli organi procedenti.
- La vendita del bene pignorato o sequestrato può assumere rilevanza penale se, per effetto della condotta, si creano ostacoli operativi alla procedura esecutiva, anche quando il trasferimento risulti inopponibile al creditore o comunque non elimini in astratto il vincolo.
- Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi siano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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