Cassazione Penale, Ordinanza n. 04596/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che lo aveva ritenuto responsabile di un episodio di truffa aggravata, contestato ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per il diniego della sospensione condizionale della pena; con il secondo motivo si contestavano il diniego del giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sull'aggravante e sulla recidiva, nonché la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi reiterativi, privi di effettivo confronto con la motivazione di appello e, comunque, diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e della congruità del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano meramente ripetitive rispetto a quanto già dedotto in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato in modo logico e non illogico le ragioni del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, del diniego della sospensione condizionale, del mancato giudizio di prevalenza dell'attenuante e della quantificazione della pena, valorizzando anche l'indole recidivante del ricorrente e l'uso di soggetti vulnerabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione del giudice di merito esclude, con argomenti logici e congrui, la tenuità in ragione delle modalità del fatto e della personalità dell'agente.
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
La sentenza impugnata riguardava una truffa aggravata contestata ai sensi della disposizione indicata; la Corte non rivede il merito dell'accertamento di responsabilità se la motivazione di appello è coerente e completa.
art. 62 n. 6 c.p.
Il giudizio di prevalenza dell'attenuante rispetto all'aggravante e alla recidiva appartiene alla valutazione del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per illogicità manifesta o mancanza di motivazione.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito secondo i criteri legali, restando preclusa in cassazione una rivalutazione della congruità se la pena non è arbitraria o illogica.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai criteri di commisurazione previsti dalla norma, e la Corte di cassazione interviene solo a fronte di un uso distorto o meramente arbitrario del potere discrezionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata con motivazione logica che valorizzi le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, specie se emergono indici di pericolosità o recidiva.
- La valutazione sulla prevalenza, equivalenza o soccombenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifeste illogicità o carenza motivazionale.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non arbitraria; non è consentita una nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena non è censurabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha esplicitato ragioni coerenti e non illogiche, fondate sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.
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