Cassazione Civile, Ordinanza n. 05174/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 2010, emesso a carico di un dipendente bancario cui venivano contestate somme di denaro di cui si sarebbe appropriato, mediante artifizi contabili e utilizzando credenziali informatiche nella propria disponibilità. L'Amministrazione ha qualificato tali somme come redditi illecitamente conseguiti e quindi imponibili ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, determinando per il 2010 un maggior reddito imponibile di Euro 671.500,00. Il contribuente aveva già visto respingere il ricorso in primo grado e l'appello in CTR. In cassazione ha denunciato, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo concernente la mancanza del presupposto impositivo e la sua esatta quantificazione; in via sostanziale ha riproposto l'idea che la sottrazione dei fondi fosse ascrivibile soprattutto al mancato controllo dell'istituto di credito, ha contestato l'accertamento delle operazioni asseritamente complesse, la diffusione della password fra altri dipendenti, l'indeterminatezza del presupposto d'imposta, l'insufficienza della prova della percezione e la non definitività del procedimento penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la sentenza d'appello confermava quella di primo grado in un quadro di "doppia conforme"; il ricorrente non ha indicato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni fossero diverse, come richiesto per superare il divieto di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. In ogni caso, la Corte ha osservato che il ricorso sarebbe stato anche infondato nel merito, poiché l'accertamento si fondava su risultanze ispettive e di terzi che avevano consentito di ricostruire le somme sottratte, e il ricorrente si era limitato a riproporre la propria versione senza confutare specificamente la ratio decidendi dei giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile se la decisione di appello e quella di primo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo; il ricorrente deve indicare le differenti ragioni di fatto delle due sentenze.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
La disciplina della doppia conforme e della correlata limitazione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi d'appello introdotti nelle forme e nei tempi previsti dalla norma.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
Il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.
art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993
Sono tassabili i redditi illecitamente conseguiti; le somme oggetto di appropriazione indebita da parte del contribuente sono state ricondotte a tale categoria imponibile.
art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000
La norma è richiamata nel fatto come riferimento alla contestazione penal-tributaria originaria relativa alla mancata dichiarazione, ma non costituisce autonomo oggetto di decisione nel motivo accolto/rigettato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Ricorrendo i presupposti processuali per il rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata e quella di primo grado integrano una doppia conforme e il ricorrente non dimostra la diversità delle rispettive basi fattuali.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con entrambe le decisioni di merito e indicare perché i relativi iter logico-argomentativi siano differenti; la mera riproposizione delle difese già svolte in appello non è sufficiente.
- I redditi illecitamente conseguiti sono imponibili ai sensi dell'art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993, e le somme sottratte mediante condotte appropriative possono costituire base imponibile se l'accertamento è sorretto da elementi istruttori idonei.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare in astratto l'indeterminatezza del presupposto d'imposta o l'insufficienza della prova: occorre confutare puntualmente la motivazione delle sentenze di merito e le risultanze poste a fondamento dell'accertamento.
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