Cassazione Penale, Ordinanza n. 00400/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6 febbraio 2024, che li aveva ritenuti responsabili di plurime cessioni di sostanza stupefacente. I motivi erano in larga parte sovrapponibili. In sintesi, si contestava: l'inutilizzabilità dell'attività di osservazione di polizia giudiziaria confluita nel verbale di arresto; la ricostruzione di due distinti reati di spaccio, assumendo che si trattasse della stessa sostanza o della medesima provvista ceduta in un'unica sequenza; l'affermazione di responsabilità in concorso e il mancato assorbimento del capo b) nel capo a); l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; per uno dei ricorrenti anche il diniego delle attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto le censure reiterative di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua, ha escluso l'inutilizzabilità dell'attività di osservazione di p.g. perché comunque desumibile dalle dichiarazioni del teste che coordinava le operazioni, ha confermato la corretta configurazione di due reati distinti di cessione, la responsabilità concorsuale per l'attività organizzata e coordinata, l'esclusione della lieve entità per il numero di dosi, la pluralità di clienti e la non occasionalità della condotta, e ha giudicato generici i motivi relativi alle attenuanti generiche e alla pena. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è stata esclusa in considerazione del numero di dosi ricavabili, delle dosi già cedute, della pluralità di acquirenti e della non occasionalità della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già specificamente esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
- L'attività di osservazione di polizia giudiziaria non è inutilizzabile quando sia comunque ricostruibile attraverso altre fonti probatorie utilizzabili, come le dichiarazioni del teste che coordinava le operazioni e monitorava in tempo reale l'intervento.
- La distinzione tra più reati di spaccio può essere desunta dalla presenza di distinte forniture di sostanza cedute in sequenza a una pluralità di clienti; non vi è assorbimento quando le cessioni risultino autonome e non coincidenti.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti; il numero di dosi, le cessioni già avvenute, la pluralità di acquirenti e la non occasionalità escludono normalmente tale qualificazione.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata valorizzando precedenti specifici, modalità del fatto e indici di professionalità criminale.
Come è indicizzato
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