Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24177/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 proposta per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 1985 e definito solo nel 2018 in sede di rinvio. La Corte d’appello aveva liquidato in sede monitoria € 7.200,00, calcolando l’indennizzo in € 300,00 per ciascun anno di ritardo, sulla base del minimo edittale di € 400,00 ridotto di un terzo in ragione dell’esito sfavorevole del giudizio presupposto e della condotta processuale della parte, oltre a non applicare gli incrementi del 20% e 40% previsti dall’art. 2-bis. Il ricorrente principale censurava: la base annua di liquidazione e la riduzione operata; il computo della durata eccedente; la motivazione sulla scelta del minimo e sulla riduzione; la valutazione dell’esito del giudizio presupposto, sostenendo che andassero considerate le singole fasi e che alcune fossero a lui favorevoli; il mancato incremento del 20% o 40%. Il Ministero, con ricorso incidentale, sosteneva invece che il procedimento ex lege Pinto fosse soggetto a sospensione feriale e che, quindi, la domanda fosse tardiva e inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso incidentale del Ministero sia il ricorso principale della parte privata. Ha affermato che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto a sospensione feriale, richiamando la giurisprudenza costante, e ha quindi escluso la tardività della domanda. Quanto al quantum, ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata dalla Corte d’appello: il giudice di merito può applicare il minimo edittale e ridurre di un terzo l’indennizzo quando il giudizio presupposto si sia concluso integralmente in senso sfavorevole alla parte ricorrente, avendo riguardo all’esito globale e unitario della lite e alla condotta processuale, non alle singole fasi o impugnazioni. La Corte ha inoltre precisato che l’indennizzo va parametrato solo alla durata eccedente il termine ragionevole e che l’incremento previsto dall’art. 2-bis, comma 1, non opera automaticamente, ma rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Spese del giudizio di cassazione compensate integralmente per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    richiamata quale base della tutela indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo, in raccordo con l’art. 6 CEDU

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis

    stabilisce i parametri di liquidazione dell’indennizzo, il limite minimo e massimo annuale, la possibilità di riduzione in presenza di determinati presupposti e la decurtazione di un terzo in caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    fissa il termine per proporre la domanda di equa riparazione, ritenuto soggetto a sospensione feriale

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    norma richiamata per il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    il termine per proporre la domanda ex legge Pinto è soggetto alla sospensione feriale dei termini

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3

    richiamato per distinguere i procedimenti sottratti alla sospensione feriale

  • codice di procedura civile, art. 360

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • codice di procedura civile, art. 380-bis.1

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • codice di procedura civile, art. 92, comma 2

    richiamato per la compensazione integrale delle spese in presenza di soccombenza reciproca

  • D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6

    la mediazione impedisce una sola volta la decadenza e, se fallisce, fa decorrere nuovamente il termine semestrale per agire

  • D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    richiamato come disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, alternativa al giudizio

  • art. 6 CEDU

    criterio convenzionale cui deve conformarsi la liquidazione dell’equa riparazione

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, il termine per proporre la domanda è soggetto alla sospensione feriale, perché si tratta del termine entro cui va instaurato il giudizio e, quando l’azione giudiziaria è l’unico mezzo di tutela, esso rientra tra quelli sospesi dalla L. n. 742/1969.
  • La mediazione non esclude la sospensione feriale del termine per agire ex legge Pinto: è solo uno strumento alternativo di composizione preventiva e, se fallisce, consente una nuova decorrenza del termine semestrale.
  • Ai fini della liquidazione dell’indennizzo ex legge Pinto, il giudice deve considerare l’esito globale e finale del giudizio presupposto, non le singole fasi processuali o l’andamento delle impugnazioni intermedie.
  • La riduzione di un terzo dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-ter, opera in relazione all’integrale rigetto delle domande della parte ricorrente ed è rimessa alla valutazione del giudice di merito; la Cassazione non può sindacare la concreta determinazione del quantum se sorretta da motivazione coerente.
  • L’indennizzo per irragionevole durata del processo va commisurato solo al periodo eccedente il termine ragionevole, non all’intera durata del processo presupposto.
  • L’incremento percentuale previsto dall’art. 2-bis, comma 1, non ha carattere automatico, ma costituisce una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in base ai parametri legali.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; sono inammissibili se mirano a contestare affermazioni non decisive o non colgono il fondamento effettivo del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.