Sentenza del 14/10/2015 n. 20662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. s.r.l. ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, poiché l'atto, notificato alla controparte il 3 marzo 2008, non era stato depositato presso la segreteria della Commissione tributaria entro il termine perentorio di trenta giorni. La società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 53 e 63 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la costituzione tempestiva dell'ufficio, con difesa anche nel merito, avrebbe dovuto sanare l'irregolarità e richiamando una questione di legittimità costituzionale sulla sanzione dell'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'inammissibilità del ricorso tributario. Ha stabilito che il deposito dell'originale del ricorso notificato, o di una copia con la ricevuta di spedizione quando la notifica avviene per posta, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. La tardiva costituzione del ricorrente comporta l'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non può essere sanata dalla costituzione della parte resistente, anche se quest'ultima si difende nel merito. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita entro trenta giorni dalla proposizione; l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio e sussiste anche se la parte resistente si costituisce.
Nel processo tributario il deposito tempestivo del ricorso notificato è un adempimento essenziale e perentorio. La sua omissione o tardività determina l'inammissibilità, che non viene sanata dalla costituzione dell'ufficio resistente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
Le disposizioni dell'art. 22 si applicano anche al giudizio di appello.
Il termine e le conseguenze previste per il deposito del ricorso si applicano anche all'atto di appello nel contenzioso tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 63
Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione; anche in tale fase devono essere rispettati gli adempimenti processuali e i relativi termini di deposito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata.
Corte costituzionale, sentenza n. 427/1999
È stata richiamata per sostenere che termini e formalità processuali con funzione acceleratoria non sono, per ciò solo, costituzionalmente illegittimi.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine di trenta giorni per depositare il ricorso notificato è perentorio e deve essere rispettato anche nei giudizi di appello e nei procedimenti di riassunzione.
- La costituzione tempestiva dell'amministrazione finanziaria non sana il tardivo deposito del ricorso da parte del contribuente o dell'appellante.
- L'inammissibilità derivante dal tardivo deposito può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
- La difesa dell'ufficio nel merito non implica rinuncia a far valere l'inammissibilità e non rende procedibile un ricorso originariamente depositato oltre termine.
- Quando si riassume un processo tributario dopo un rinvio della Cassazione, occorre verificare autonomamente tutti i termini e gli adempimenti formali previsti dal rito tributario.
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