Sentenza del 29/02/2016 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Fatture per operazioni inesistenti - Detrazione dell'IVA - Deducibilità dei costi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di negare la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi sulla base del solo fatto che le fatture erano state emesse da un soggetto sottoposto a controllo fiscale per l'emissione di documenti relativi a operazioni inesistenti. Il contribuente aveva prodotto fatture formalmente regolari e documentazione comprovante l'effettiva esecuzione delle prestazioni. L'ufficio non aveva invece indicato elementi oggettivi idonei a dimostrare che il destinatario fosse consapevole dell'inesistenza delle operazioni o avesse partecipato a violazioni fiscali.
La decisione
La pretesa dell'ufficio è stata disconosciuta. La fattura conforme ai requisiti di legge, insieme alla documentazione che dimostra l'avvenuta prestazione, costituisce titolo valido per la detrazione dell'IVA e per la deducibilità dei costi. Il solo coinvolgimento del fornitore in contestazioni fiscali relative a operazioni inesistenti non è sufficiente a negare tali diritti al destinatario, in mancanza di specifici elementi oggettivi a suo carico.
Norme richiamate
Norme in materia di detrazione dell'IVA
Il diritto alla detrazione può essere riconosciuto quando la fattura è regolare e l'operazione è effettivamente documentata, salvo che l'Amministrazione dimostri elementi concreti di partecipazione o consapevolezza del contribuente in una frode.
Norme in materia di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
Un costo documentato da fattura e supportato dalla prova dell'effettiva prestazione non può essere disconosciuto sulla base di mere contestazioni rivolte al fornitore, senza ulteriori elementi oggettivi riferibili al destinatario.
Massime di principio
- La regolarità formale della fattura, da sola, non è sempre sufficiente: deve essere accompagnata da elementi che dimostrino l'effettiva esecuzione dell'operazione.
- La contestazione fiscale a carico del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA o della deducibilità del costo da parte del cliente.
- L'Amministrazione finanziaria deve individuare elementi oggettivi e specifici che dimostrino l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza e partecipazione del contribuente alla frode.
- È opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, rapporti di lavoro e ogni altra prova concreta dell'effettiva prestazione.
- In una situazione analoga, il contribuente può difendersi dimostrando sia la realtà economica dell'operazione sia la propria estraneità a eventuali irregolarità commesse dal fornitore.
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