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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Fatture per operazioni inesistenti - Detrazione dell'IVA - Deducibilità dei costi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di negare la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi sulla base del solo fatto che le fatture erano state emesse da un soggetto sottoposto a controllo fiscale per l'emissione di documenti relativi a operazioni inesistenti. Il contribuente aveva prodotto fatture formalmente regolari e documentazione comprovante l'effettiva esecuzione delle prestazioni. L'ufficio non aveva invece indicato elementi oggettivi idonei a dimostrare che il destinatario fosse consapevole dell'inesistenza delle operazioni o avesse partecipato a violazioni fiscali.

La decisione

La pretesa dell'ufficio è stata disconosciuta. La fattura conforme ai requisiti di legge, insieme alla documentazione che dimostra l'avvenuta prestazione, costituisce titolo valido per la detrazione dell'IVA e per la deducibilità dei costi. Il solo coinvolgimento del fornitore in contestazioni fiscali relative a operazioni inesistenti non è sufficiente a negare tali diritti al destinatario, in mancanza di specifici elementi oggettivi a suo carico.

Norme richiamate

  • Norme in materia di detrazione dell'IVA

    Il diritto alla detrazione può essere riconosciuto quando la fattura è regolare e l'operazione è effettivamente documentata, salvo che l'Amministrazione dimostri elementi concreti di partecipazione o consapevolezza del contribuente in una frode.

  • Norme in materia di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette

    Un costo documentato da fattura e supportato dalla prova dell'effettiva prestazione non può essere disconosciuto sulla base di mere contestazioni rivolte al fornitore, senza ulteriori elementi oggettivi riferibili al destinatario.

Massime di principio

  • La regolarità formale della fattura, da sola, non è sempre sufficiente: deve essere accompagnata da elementi che dimostrino l'effettiva esecuzione dell'operazione.
  • La contestazione fiscale a carico del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA o della deducibilità del costo da parte del cliente.
  • L'Amministrazione finanziaria deve individuare elementi oggettivi e specifici che dimostrino l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza e partecipazione del contribuente alla frode.
  • È opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, rapporti di lavoro e ogni altra prova concreta dell'effettiva prestazione.
  • In una situazione analoga, il contribuente può difendersi dimostrando sia la realtà economica dell'operazione sia la propria estraneità a eventuali irregolarità commesse dal fornitore.

Testo integrale

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