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Sentenza

Sentenza n. 2254/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario al mantenimento di opere edilizie oggetto di istanza di sanatoria ai sensi del terzo condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tutoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2004 al Comune un’istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003 per la costruzione di una camera con bagno pertinenziale a un’abitazione, ultimata nel 2000, e aveva successivamente richiesto alla Soprintendenza il parere paesaggistico. La Soprintendenza, con atto del 16 febbraio 2023, esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere. Il ricorso deduceva: 1) vizio di notificazione, poiché l’atto era stato comunicato al solo tecnico, e difetto di motivazione per il richiamo non allegato a una circolare amministrativa; 2) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; 3) violazione della disciplina del terzo condono, difetto di istruttoria, carenza di interesse pubblico e illogicità, per mancata valutazione concreta delle opere e per la natura relativa del vincolo paesaggistico; 4) violazione dell’art. 17 l.r. n. 4/2003, per asserita formazione del silenzio-assenso decorso il termine di 180 giorni; 5) violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento rispetto ad altre istanze definite positivamente prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. In corso di causa il ricorrente deduceva inoltre la rilevanza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e di una successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il ricorrente aveva eletto domicilio presso il tecnico, sicché la comunicazione presso tale domicilio era corretta; comunque, l’eventuale vizio di notificazione non avrebbe inciso sulla validità dell’atto, avendo la comunicazione raggiunto il proprio scopo e rilevando, al più, sul decorso del termine per impugnare. È stata ritenuta legittima anche la motivazione per relationem mediante richiamo alla circolare, non essendo necessaria la materiale allegazione dell’atto richiamato quando questo sia individuato e reso disponibile all’interessato mediante accesso. Il secondo motivo è stato respinto perché, nell’esame di un’istanza di condono caratterizzata da attività vincolata, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, non potendo il contenuto dell’atto essere diverso. Il terzo motivo è stato respinto in quanto le opere, consistenti nella costruzione di una camera con bagno, erano state realizzate dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico, risalente almeno al 1966, e non rientravano tra gli interventi di minore rilevanza sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, secondo cui il rinvio operato dalla legislazione siciliana all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali del terzo condono: la presenza di un vincolo paesaggistico, anche relativo, è ostativa quando il vincolo sia anteriore all’opera, salvo il concorso delle condizioni previste dalla norma, tra cui la minore rilevanza dell’intervento e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 17 l.r. n. 4/2003 riguarda procedure di condono diverse da quella oggetto di causa e, comunque, presuppone l’attivazione dello speciale procedimento previsto dalla norma, non verificatasi nel caso concreto; non si era quindi formato alcun silenzio-assenso. Il quinto motivo è stato respinto perché la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e situazioni identiche, mentre nella fattispecie l’amministrazione esercitava un’attività vincolata alla luce della sentenza costituzionale e del nuovo quadro normativo. Le successive domande di compatibilità paesaggistica e di sanatoria edilizia sono state ritenute irrilevanti, trattandosi di procedimenti autonomi e futuri, non idonei a incidere sulla legittimità dell’atto impugnato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    La disposizione opera anche in presenza di vincoli paesaggistici relativi e rende sanabili le opere vincolate solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui la preesistenza dell’opera al vincolo, la conformità urbanistica, la minore rilevanza dell’intervento e il parere favorevole dell’autorità tutoria.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004

    Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dalla disciplina statale del terzo condono.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il concetto di disponibilità [...] non richiede [...] che l’atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale.

    La motivazione per relationem è legittima quando individua l’atto richiamato e lo rende disponibile all’interessato, anche mediante accesso ai documenti; la mancata allegazione non determina di per sé l’illegittimità.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può risultare ininfluente nei procedimenti vincolati quando sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento dell’atto quando, per la natura vincolata del potere e per la concreta fattispecie, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

  • art. 17 l.r. Sicilia n. 4/2003

    La disciplina del silenzio-assenso e dello speciale procedimento di definizione previsto dalla norma non si applica automaticamente alle istanze relative al terzo condono disciplinato dalla l. n. 326/2003; occorre che ricorra la specifica fattispecie normativa e che sia stato attivato il relativo procedimento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    È stata dichiarata l’illegittimità della normativa regionale siciliana nella parte in cui consentiva il terzo condono in presenza di vincoli relativi; il rinvio regionale alla disciplina statale comprende il limite ostativo derivante dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.

  • art. 1, comma 39, l. n. 308/2004

    La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica attiva un procedimento distinto dalla speciale disciplina del condono edilizio e la sua presentazione non incide sulla legittimità di un precedente diniego.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, tra cui la preesistenza dell’opera al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.
  • Il limite alla sanatoria previsto dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 opera anche in presenza di un vincolo paesaggistico relativo e non soltanto di un vincolo comportante inedificabilità assoluta, quando il vincolo sia stato imposto prima della realizzazione dell’opera.
  • Il rinvio della legislazione siciliana all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende integralmente anche i limiti sostanziali alla condonabilità stabiliti dalla disciplina statale del terzo condono; la normativa regionale non può essere interpretata nel senso di consentire la sanatoria in contrasto con tali limiti.
  • Nei procedimenti vincolati, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia puntualmente individuato e reso disponibile all’interessato, anche mediante accesso ai documenti; la sua mancata materiale allegazione o trascrizione integrale non vizia di per sé il provvedimento.
  • La presentazione di una successiva domanda di compatibilità paesaggistica o di sanatoria edilizia, riferita a un procedimento autonomo, non incide sulla legittimità del precedente diniego impugnato né ne determina automaticamente la caducazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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