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Sentenza

Sentenza del 08/04/2019 n. 741 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - sanzioni amministrative - misura - motivazione - condotta del contribuente - pluralità di anni di imposta - procedimento penale - non è legittima

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie in misura superiore al minimo edittale. In particolare, la motivazione dell’atto sanzionatorio faceva riferimento alla condotta tenuta dal contribuente in un diverso anno d’imposta e all’esistenza di un procedimento penale relativo alle violazioni tributarie. Tali elementi sono stati ritenuti estranei, o comunque non sufficienti, a giustificare l’aumento della sanzione per l’annualità oggetto dell’accertamento.

La decisione

La pretesa sanzionatoria eccedente il minimo edittale è stata ritenuta non legittimamente motivata. La condotta del contribuente relativa a un diverso periodo d’imposta non può fondare la maggiore severità della sanzione riferita all’annualità contestata. Neppure la pendenza di un procedimento penale può giustificare, di per sé, l’aumento della sanzione amministrativa, poiché le violazioni penali sono autonomamente sanzionate dall’ordinamento penale. L’esito è quindi favorevole al contribuente, con ridimensionamento o annullamento della maggiorazione sanzionatoria, secondo quanto disposto nel caso concreto.

Norme richiamate

  • Principio di personalità e proporzionalità delle sanzioni amministrative tributarie

    La sanzione deve essere determinata considerando la specifica violazione contestata e la condotta riferibile al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento; non è sufficiente richiamare comportamenti relativi ad annualità diverse o la mera pendenza di un procedimento penale.

  • Norme sulle sanzioni penali per le violazioni tributarie

    L’esistenza di un procedimento penale non costituisce, da sola, una ragione valida per aumentare la sanzione amministrativa oltre il minimo edittale, poiché la condotta penalmente rilevante è già oggetto delle specifiche sanzioni previste dalla legge penale.

Massime di principio

  • Una sanzione amministrativa superiore al minimo deve essere sorretta da una motivazione concreta, riferita alla violazione e al periodo d’imposta specificamente contestati.
  • La condotta del contribuente in annualità diverse può eventualmente avere rilievo solo se una norma lo consente espressamente e se l’amministrazione spiega in modo puntuale la sua incidenza sulla sanzione; non può essere richiamata genericamente.
  • La pendenza o l’esistenza di un procedimento penale non giustifica automaticamente l’aumento della sanzione amministrativa tributaria.
  • L’amministrazione deve distinguere la funzione e i presupposti della sanzione amministrativa da quelli della sanzione penale, evitando duplicazioni o aggravamenti non motivati.
  • Quando la motivazione dell’aumento sanzionatorio si fonda su elementi estranei all’annualità accertata o su un procedimento penale, il contribuente può contestare la legittimità della maggiorazione e chiedere l’applicazione del minimo edittale o l’annullamento della sanzione.

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