Corte di giustizia, Sentenza C-379/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 settembre 2021. — B contro Udlændingenævnet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Nuova restrizione – Ricongiungimento familiare di figli minori di lavoratori turchi – Condizione dell’età – Requisito dell’esistenza di ragioni specifiche per beneficiare del ricongiungimento familiare – Motivo imperativo d’interesse generale – Integrazione riuscita – Proporzionalità. — Causa C-379/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato come "nuova restrizione" ai sensi della clausola di standstill dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 la norma danese che abbassa da 18 a 15 anni l’età per chiedere il ricongiungimento familiare del figlio di un lavoratore turco. Ha però ammesso che la misura possa essere giustificata dall’obiettivo di un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi, se proporzionata. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto che l’applicazione della norma non vada oltre quanto necessario.
Ricongiungimento familiare del figlio minore di un lavoratore turco: la riduzione dell’età limite da 18 a 15 anni costituisce una nuova restrizione vietata dalla clausola di standstill, salvo giustificazione proporzionata legata all’integrazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 osti a una normativa nazionale che, per il figlio di un lavoratore turco legalmente residente, riduce da 18 a 15 anni l’età per chiedere il ricongiungimento familiare e, in caso affermativo, se tale restrizione possa essere giustificata dall’obiettivo di garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi.
Principio di diritto
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 osta all’introduzione di una normativa nazionale che inasprisca le condizioni di ricongiungimento familiare dei figli di lavoratori turchi legalmente residenti, come la riduzione dell’età massima da 18 a 15 anni, poiché tale misura costituisce una nuova restrizione. Tuttavia, essa può essere giustificata dall’obiettivo di garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi, a condizione che sia idonea a perseguire tale obiettivo e non ecceda quanto necessario, tenuto conto anche delle eccezioni e della valutazione individuale previste dal diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, articolo 13
- Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, articolo 14
- Direttiva 2003/86/CE, articolo 4, paragrafo 6
- Accordo che crea un’associazione tra la CEE e la Turchia del 12 settembre 1963
- Decisione 64/732/CEE del Consiglio
Ricongiungimento familiare del figlio minore di un lavoratore turco e clausola di standstill
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) e riguarda l’interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia. Il caso concerne il diniego di un permesso di soggiorno richiesto da un cittadino turco per ricongiungimento familiare con il padre, lavoratore turco legalmente residente in Danimarca.
Fatti e procedimento principale
B, cittadino turco nato nel 1994, ha chiesto nel 2012 un permesso di soggiorno in Danimarca per ricongiungimento familiare con il padre F. L’amministrazione danese ha respinto la domanda perché B aveva superato i 15 anni, soglia prevista dalla normativa nazionale, e non aveva dimostrato "ragioni assai specifiche" che giustificassero comunque il rilascio del titolo.
Successivamente, il procedimento ha coinvolto il Ministero danese competente, l’Ufficio per le migrazioni e la Commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, che hanno confermato il rigetto. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte se la riduzione dell’età limite da 18 a 15 anni costituisse una nuova restrizione vietata dalla clausola di standstill e, in caso affermativo, se potesse essere giustificata dall’obiettivo di garantire una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 13 della decisione n. 1/80, che vieta agli Stati membri e alla Turchia di introdurre nuove restrizioni sulle condizioni di accesso all’occupazione per i lavoratori turchi e i loro familiari regolarmente soggiornanti. Richiama inoltre l’articolo 14 della stessa decisione, che consente limitazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.
Nel quadro di riferimento è menzionata anche la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, che consente agli Stati membri di esigere che le domande di ricongiungimento dei figli minori siano presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età. La direttiva non è applicabile alla Danimarca, ma è usata dalla Corte come elemento contestuale.
Ragionamento della Corte: nuova restrizione
La Corte ricorda che la clausola di standstill dell’articolo 13 vieta misure nazionali che rendano più restrittive, rispetto alla situazione esistente al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro interessato, le condizioni di esercizio della libera circolazione dei lavoratori turchi. Una normativa che inasprisca le condizioni di ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi legalmente residenti rientra in tale divieto.
Nel caso danese, la riduzione da 18 a 15 anni del limite di età per presentare la domanda è stata introdotta dopo l’entrata in vigore della decisione n. 1/80 e ha oggettivamente aggravato le condizioni di ingresso dei figli dei cittadini turchi. Per questo motivo la Corte la qualifica come "nuova restrizione".
Giustificazione e proporzionalità
La Corte esamina poi se la restrizione possa essere giustificata. Esclude che la misura rientri nelle limitazioni dell’articolo 14 della decisione n. 1/80. Ritiene invece che l’obiettivo di garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi possa costituire un motivo imperativo di interesse generale.
Quanto all’idoneità della misura, la Corte osserva che l’età è un fattore che può incidere sull’integrazione del minore nello Stato membro ospitante: un arrivo in età più giovane facilita scolarizzazione e apprendimento linguistico. La Corte sottolinea inoltre che la stessa direttiva 2003/86 prevede, per gli Stati membri, la possibilità di fissare a 15 anni la soglia per le domande di ricongiungimento familiare dei figli minori.
Quanto alla necessità, la Corte valorizza il fatto che il diritto danese prevede una clausola derogatoria: anche oltre i 15 anni il permesso può essere rilasciato se sussistono ragioni assai specifiche, in particolare legate all’unità familiare e, se del caso, all’interesse superiore del minore. Ciò impone una valutazione individuale e impedisce un rifiuto automatico e sistematico. La Corte osserva anche che, in pratica, numerosi permessi sono stati concessi a minori di età superiore a 15 anni. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare in concreto la proporzionalità della misura.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che la norma nazionale che abbassa da 18 a 15 anni l’età per presentare domanda di ricongiungimento familiare costituisce una nuova restrizione. Tale restrizione può tuttavia essere giustificata dall’obiettivo di assicurare un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi interessati, purché le modalità di attuazione non vadano oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nel quadro della decisione n. 1/80, ogni inasprimento delle condizioni di ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi legalmente residenti è, in linea di principio, vietato dalla clausola di standstill. Tuttavia, una misura che persegua seriamente l’integrazione dei minori può superare il vaglio di legittimità se mantiene margini di flessibilità e di valutazione individuale sufficienti a garantirne la proporzionalità.
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