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Sentenza

Sentenza n. 3756/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento di accertamento di inottemperanza n. 02 del 12.01.22, notificato il 25.01.2022, con il quale il Comune di Marano di Napoli, ritenuto che il ricorrente-istante non avrebbe ottemperato ad un ordine di demolizione di una piscina, ordinava l'acquisizione al patrimonio comunale della piscina medesima, statuendo anche, al contempo, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis del D. P. R. n. 380/01; b) del conseguente provvedimento di cui al Protocollo n. 1558 del 12.01. 2022, notificato nella stessa data del 25.01.22, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica disponeva a carico del ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00. Nonché de 1) l’accertamento di inottemperanza n. 02 del 12.01.22, notificato il 25.01.22, 2) il provvedimento di cui al Protocollo n. 1558 del 12 gennaio 2022, notificato nella stessa data del 25.01.22 dal momento che il provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria è già disposto con il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e viene adottato con separato atto al sol fine della esatta quantificazione della sanzione pecuniaria.

Giustizia amministrativa202201932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di accertamento di inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale di una piscina e connessa sanzione pecuniaria di 5.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario pretermesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento di inottemperanza e il conseguente provvedimento sanzionatorio, deducendo anzitutto di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza di demolizione della piscina né del precedente accertamento della violazione urbanistica. Ha inoltre sostenuto di non essere il committente dell'opera abusiva e di non essere proprietario, possessore o detentore dell'immobile. Il Comune ha affermato che l'ordinanza di demolizione n. 15/2019 era stata notificata il 22 maggio 2019, richiamando la relativa relata di notifica, ma non ha prodotto in giudizio né copia dell'ordinanza di demolizione né la prova della sua notificazione al ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Ha ritenuto decisiva la mancata prova della notificazione al ricorrente dell'ordinanza di demolizione e del precedente accertamento della violazione urbanistica. L'ordine di demolizione e l'acquisizione al patrimonio comunale sono sanzioni distinte, riferite rispettivamente all'abuso edilizio e alla successiva inottemperanza. L'acquisizione presuppone necessariamente che l'ordine di demolizione sia stato notificato al proprietario, poiché l'ordine è un atto recettizio la cui efficacia nei confronti del destinatario dipende dalla regolare notificazione. L'omessa notificazione non rende di per sé illegittimo l'ordine, ma ne impedisce l'efficacia nei confronti del soggetto pretermesso; non decorrono quindi né il termine per adempiere o impugnare né quello per l'acquisizione gratuita. In assenza di notificazione l'amministrazione non può accertare l'inottemperanza né trascrivere l'acquisizione nei confronti del proprietario non raggiunto dall'ordine. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria e l'acquisizione al patrimonio comunale conseguono all'inottemperanza all'ordine di demolizione, ma richiedono che l'ordine sia efficace nei confronti del destinatario mediante regolare notificazione.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto recettizio: la sua efficacia nei confronti del destinatario è subordinata alla regolare notificazione.
  • L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale presuppone indefettibilmente la preventiva notificazione dell'ordine di demolizione al proprietario o a uno dei comproprietari interessati.
  • L'omessa notificazione dell'ordine di demolizione non ne determina automaticamente l'illegittimità, ma impedisce che esso produca effetti nei confronti del soggetto non raggiunto e preclude l'accertamento della sua inottemperanza.
  • In mancanza di notificazione dell'ordine di demolizione, non decorrono nei confronti del destinatario né il termine per adempiere o impugnare né il termine per l'acquisizione dell'opera abusiva; l'amministrazione non può pertanto disporre o trascrivere l'acquisizione nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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