Sentenza n. 1822/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento 1. del provvedimento di diniego, disponendo l’immediata iscrizione universitaria al corso di scienze umanistiche per la comunicazione B316, per l’anno accademico 2025 / 2026 Università degli Studi di Firenze; 2. e per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento di rigetto, con conseguente immatricolazione e iscrizione al corso di scienze umanistiche per la comunicazione B316, per l’anno accademico 2025 / 2026 Università degli Studi di Firenze; 3. per condannare l’Università di Firenze al risarcimento del danno morale e materiale dovuto all’atto illegittimo del rifiuto di iscrizione universitaria al corso di scienze umanistiche per la comunicazione B316, per l’anno accademico 2025/2026 Università degli Studi di Firenze da liquidare in via equitativa dal Giudice; Con vittoria di spese e competenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione al corso di Scienze umanistiche per la comunicazione dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2025/2026, motivato dalla mancanza del visto nazionale di tipo D per studio e immatricolazione universitaria
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cittadina straniera titolare di un permesso di soggiorno per studio rinnovato per il terzo anno, era giunta in Italia nel settembre 2023 per un percorso di studi presso l’Università per Stranieri di Siena; dopo avere frequentato un programma Foundation Year e avere studiato presso l’American University of Florence, istituzione privata non accreditata nel sistema italiano di istruzione superiore, aveva chiesto l’iscrizione all’Università di Firenze per l’a.a. 2025/2026. L’Università aveva respinto la domanda per la mancanza del visto di tipo D per studio/immatricolazione e della preiscrizione tramite Universitaly. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 39, comma 5, d.lgs. 286/1998 e della direttiva ministeriale per l’immatricolazione degli studenti internazionali, sostenendo che il permesso di soggiorno per studio fosse titolo sufficiente e consentisse l’accesso universitario alle condizioni dei cittadini italiani; 2) violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti, poiché l’Ateneo non avrebbe correttamente valutato la documentazione e la validità del permesso; 3) violazione degli artt. 33 e 34 Cost. e dei principi di uguaglianza e diritto allo studio. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno morale e materiale ai sensi dell’art. 2043 c.c. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per impugnazione di un atto endoprocedimentale e, nel merito, ha sostenuto che la vicenda non integrasse un trasferimento tra università e che fosse necessario un nuovo visto conforme al percorso universitario richiesto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità. Ha ritenuto inapplicabile la disciplina dei trasferimenti universitari prevista dall’art. 9 del R.D.L. 1269/1938, perché l’American University of Florence non è un’università statale o non statale riconosciuta con decreto ministeriale dal MUR e il passaggio da un’istituzione privata estera non costituisce trasferimento tra istituzioni universitarie riconosciute. La frequenza presso tale istituzione, dopo il percorso svolto a Siena, ha comportato una sostanziale e implicita rinuncia al percorso per il quale era stato rilasciato il visto originario; il visto e il permesso collegati a quel percorso non potevano quindi essere utilizzati per la nuova immatricolazione. In base all’art. 39 d.lgs. 286/1998, al regolamento di attuazione e alla circolare richiamata in sentenza, occorreva il visto specifico per studio universitario e immatricolazione, oltre agli adempimenti previsti dall’Ateneo. Il TAR ha inoltre rilevato, come autonomi elementi ostativi rimasti incontestati, la mancata produzione della dichiarazione di valore o degli attestati CIMEA di verifica e compatibilità del titolo di studio e della documentazione attestante la conoscenza dell’italiano almeno al livello B2. Le censure relative alla motivazione, al travisamento dei fatti e ai principi costituzionali sono state respinte nel quadro dell’infondatezza complessiva del ricorso. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo accertata l’illegittimità del diniego. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39, comma 5, d.lgs. 286/1998
Si consideri, infatti, che l’art. 39 del T.U. Immigrazione, se da una parte attribuisce alle Università la facoltà di promuovere l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, nel contempo rinvia al Regolamento di attuazione per quanto concerne la disciplina degli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La facoltà delle università di promuovere l’accesso degli stranieri non esclude gli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione per il rilascio del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno per studio; il permesso già posseduto non rende superfluo il visto richiesto per la nuova immatricolazione.
art. 9 R.D.L. 1269/1938
La disciplina del trasferimento tra Università è contenuta, infatti, nell’art. 9 del R.D.L. n. 1269/1938 (“Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori”) e prevede la presentazione, da parte dello studente, di una “domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre” che, a sua volta, “trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell’università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire” …. “Il rettore o direttore dell’università o istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato”.
La procedura di trasferimento presuppone un passaggio tra università o istituti riconosciuti, con trasmissione della carriera e valutazione della prosecuzione degli studi; non si applica al passaggio da un’istituzione privata estera non riconosciuta nel sistema italiano.
D.P.R. 394/1999
A sua volta il D.P.R. n. 394/1999 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) prevede diverse tipologie di visti di ingresso che possono essere rilasciati in relazione ai singoli motivi di ingresso e alla documentazione prodotta dal richiedente.
I visti d’ingresso sono distinti in relazione al motivo dell’ingresso e alla documentazione presentata; perciò un visto rilasciato per un percorso di studio non è automaticamente utilizzabile per una diversa immatricolazione universitaria.
art. 2043 c.c.
Dall’infondatezza delle censure proposte ne consegue che deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno.
La domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità del diniego è respinta in conseguenza dell’accertata infondatezza delle censure contro l’atto.
Massime di principio
- La disciplina del trasferimento universitario tra atenei presuppone il passaggio tra istituzioni comprese nel sistema universitario riconosciuto; l’iscrizione a un’istituzione privata estera non accreditata nel sistema italiano non integra un trasferimento universitario cui applicare la relativa procedura.
- Il visto e il permesso di soggiorno per studio sono collegati allo specifico percorso formativo per il quale sono stati rilasciati. Quando lo studente abbandona quel percorso e si iscrive presso un’istituzione privata estera estranea al sistema italiano, non può utilizzare i titoli originari per una nuova immatricolazione universitaria, per la quale occorrono gli adempimenti e il visto specificamente previsti.
- La titolarità di un permesso di soggiorno per studio non sostituisce, ai fini di una nuova immatricolazione universitaria, il visto d’ingresso richiesto in relazione allo specifico corso e agli adempimenti previsti dalla disciplina attuativa.
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