Sentenza n. 844/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione n. 1601 del 23.12.2025 del Direttore dell’Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR, comunicata con pec in pari data, limitatamente alla parte in cui ha approvato le operazioni di gara e aggiudicato la fornitura in convenzione del Lotto 3 “Fornitura di provette sottovuoto e contenitori per la raccolta delle urine” (CIG B4573FD455) alla prima classificata Greiner Bio-One Italia s.r.l. per l’importo complessivo quinquennale di € 2.732.960,00 oneri fiscali esclusi, pari ad € 3.334.211,2 IVA inclusa; nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti d’appalto delle forniture, a sensi e per gli effetti dell’art. 122 del C.P.A., qualora stipulati nelle more del giudizio dalle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere coinvolte della Regione Toscana. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L. il 2.2.2026: - della Determinazione n. 1601 del 23.12.2025 del Direttore dell’Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR, comunicata con pec in pari data, in parte qua, ossia nella parte in cui non ha escluso la ricorrente principale dalla gara per il lotto 3, anzi l’ha collocata al secondo posto della graduatoria di merito, - di ogni altro atto e/o provvedimento, degli atti di gara e di tutti i verbali in parte qua, ossia nella parte in cui non ha escluso la ricorrente principale dalla gara per il lotto 3, anzi l’ha collocata al secondo posto della graduatoria di merito, - del paragrafo “Caratteristiche obbligatorie dei presidi sottovuoto per la raccolta urine” del Capitolato tecnico speciale di appalto e del paragrafo 16 del Disciplinare di gara, laddove intesi nel senso di validare modalità alternative della prova di compatibilità per i prodotti di cui al punto 3) del paragrafo 16 del suddetto Disciplinare di gara e comunque di consentire l’attivazione del soccorso istruttorio per la mancata presentazione di un documento tecnico richiesto espressamente a pena di esclusione ai fini della dimostrazione di un requisito tecnico minimo di partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VACUTEST KIMA SRL il 24.3.2026: della Determinazione n. 1601 del 23.12.2025 del Direttore dell’Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR nella parte in cui ha approvato le operazioni di gara e aggiudicato la fornitura in convenzione del Lotto 3 “Fornitura di provette sottovuoto e contenitori per la raccolta delle urine” (CIG B4573FD455) alla prima classificata Greiner Bio-One Italia s.r.l. per l’importo complessivo quinquennale di € 2.732.960,00 oneri fiscali esclusi, pari ad € 3.334.211,2 IVA inclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 della gara per la fornitura in convenzione di provette sottovuoto e contenitori per la raccolta delle urine all’impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale ha contestato l’aggiudicazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà nell’attribuzione del punteggio relativo all’ampiezza della gamma dei contenitori. Ha sostenuto che i contenitori offerti dall’aggiudicataria, nominalmente da 100 e 120 ml, avrebbero avuto la medesima capacità effettiva una volta assemblati con sonda e tappo, sicché l’aggiudicataria non avrebbe offerto tre capacità diverse. Con il secondo motivo ha dedotto la carenza, nell’offerta dell’aggiudicataria, delle schede informative sulla sicurezza, delle schede tecniche e della documentazione attestante la conformità alle norme UNI, sostenendo che tali omissioni avrebbero dovuto determinare l’attribuzione di zero punti o l’esclusione. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando l’ammissione della ricorrente principale per la mancata produzione della dichiarazione di compatibilità dei dispositivi rilasciata dai fornitori dei sistemi di automazione o, in alternativa, dell’evidenza della compatibilità nei manuali d’uso. Con motivi aggiunti, la ricorrente principale ha inoltre sostenuto che un contenitore sterile offerto dall’aggiudicataria recasse in etichetta un livello SAL pari a 10^-3, inferiore al livello SAL 10^-6 richiesto dalla lex specialis, chiedendone l’esclusione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto che la scheda tecnica prodotta dall’aggiudicataria attestasse il livello di sterilità SAL 10^-6 richiesto dal capitolato. La diversa indicazione risultante dall’etichetta di un singolo contenitore acquisito dalla ricorrente è stata ritenuta priva di univocità e non sufficiente a smentire la documentazione di gara. La ricorrente non aveva inoltre fornito ulteriori elementi probatori idonei; il Collegio ha richiamato il principio dispositivo e il rischio del mancato raggiungimento della prova gravante sulla parte. Il primo motivo del ricorso principale è stato respinto perché la lex specialis attribuiva il punteggio in base alle capacità nominali dei contenitori, senza riferimenti alla capacità effettiva dopo l’inserimento di sonda e tappo. L’aggiudicataria aveva offerto tre capacità nominali, mentre la ricorrente ne aveva offerte due. Un’interpretazione fondata sulla capacità effettiva avrebbe introdotto un elemento non previsto dalla lex specialis e avrebbe comportato una sua interpretazione restrittiva, in contrasto con il favor partecipationis. Il secondo motivo è stato respinto: le schede informative sulla sicurezza erano richieste in relazione a prodotti pericolosi, mentre i prodotti in gara non rientravano in tale categoria e l’aggiudicataria aveva reso la dichiarazione prevista; inoltre, le relazioni tecniche attestavano la conformità alle norme UNI. Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile perché, a seguito del rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, l’aggiudicataria non conservava un interesse attuale all’esclusione della seconda classificata. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre agli ulteriori accessori indicati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 26 l. 488/1999
La procedura riguarda una fornitura in convenzione ai sensi della disposizione richiamata.
art. 16 del Disciplinare di gara
“Non saranno ammessi alla gara i prodotti offerti che all’esame delle schede tecniche non corrispondano a quanto descritto nel capitolato”; “La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di valutazione comporterà l’attribuzione del punteggio pari a 0 per l’elemento mancante o per il quale non sia possibile effettuare la valutazione”.
La disposizione disciplina la documentazione tecnica, la verifica di conformità dei prodotti e le conseguenze della mancanza della documentazione necessaria alla valutazione.
art. 122 c.p.a.
È richiamato quale base per la domanda di declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati, domanda non accolta in ragione del rigetto del ricorso.
art. 120 c.p.a.
È richiamato per il rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento.
Regolamento UE 2017/746 IVDR
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dell’etichettatura e dei dati identificativi del dispositivo; il giudice non ha ritenuto tale elemento sufficiente a superare la scheda tecnica prodotta in gara.
Massime di principio
- La lex specialis deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale; non è consentito introdurre, in sede giudiziale, parametri ulteriori e restrittivi non previsti dalla disciplina di gara, poiché ciò altera le regole della competizione e contrasta con il favor partecipationis.
- Quando il criterio di valutazione dell’offerta tecnica fa riferimento alla capacità nominale dei prodotti, la stazione appaltante deve applicare tale parametro senza sostituirlo con una diversa nozione di capacità effettiva non prevista dalla lex specialis.
- La contestazione della conformità tecnica dell’offerta aggiudicataria non può fondarsi soltanto su un elemento isolato e ambiguo, se la documentazione tecnica acquisita agli atti di gara attesta il possesso del requisito; spetta al ricorrente fornire elementi probatori idonei a smentire tale documentazione.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che la parte che allega un fatto decisivo debba dimostrarlo; il mancato raggiungimento della prova ricade sulla parte onerata e non impone al giudice di disporre approfondimenti istruttori in assenza di elementi sufficientemente univoci.
- Il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale viene definitivamente respinto e l’aggiudicatario non può più conseguire un’utilità concreta dall’esclusione del concorrente secondo classificato.
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