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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26545/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità relativo a un immobile commerciale. La società conduttrice, costituitasi nel procedimento di convalida, si oppose allo sfratto eccependo il difetto di legittimazione processuale del soggetto che aveva intimato lo sfratto per conto della locatrice, sostenendo che fosse falsus procurator. In via riconvenzionale chiese la declaratoria di inesistenza, nullità, inefficacia o risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Intervenne anche la legale rappresentante della società conduttrice, proponendo domande analoghe. Il Tribunale dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento della conduttrice, ordinò il rilascio dell'immobile e rigettò le domande riconvenzionali. In appello furono riproposte censure su istruttoria, prova dell'inadempimento, novità delle domande relative a indennizzo/compensazione, risarcimento danni, deposito cauzionale e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per mancata prova dell'inadempimento e per il rigetto delle istanze istruttorie e della CTU; 2) omessa/contraddittoria motivazione per il mancato ingresso delle prove; 3) nullità del procedimento per vizio della procura notarile conferita al soggetto che aveva agito per la locatrice; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenuta ingiustificata perché basata solo sul rigetto dell'appello e non su un accertamento concreto dell'abuso del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e ha accolto il quarto. Ha cassato senza rinvio la statuizione della Corte d'appello di Bologna che aveva condannato le ricorrenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. perché tale condanna era stata pronunciata senza un adeguato accertamento, caso per caso, dei presupposti dell'abuso del processo e senza valorizzare il comportamento complessivo della parte soccombente e la fase del giudizio. La Corte ha affermato che la mera soccombenza o l'infondatezza dell'impugnazione non bastano a fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., dovendosi invece desumere in termini oggettivi dagli atti una condotta abusiva, pretestuosa o sproporzionata rispetto agli interessi in gioco. Ha inoltre disposto la compensazione parziale delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 658 c.p.c.

    viene richiamato come norma che consente, nell'intimazione di sfratto per morosità, di chiedere anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti; non impone però che la locatrice domandi necessariamente la condanna al pagamento nel medesimo atto.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere censure specifiche e circostanziate; le deduzioni generiche o assertive non integrano rituale motivo di gravame.

  • art. 77 c.p.c.

    per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto è richiesta la forma scritta, ma non ulteriori requisiti formali come l'atto notarile o particolari pubblicità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"

    la condanna presuppone un accertamento concreto dell'abuso del processo; non è sufficiente la mera soccombenza né il semplice richiamo a un uso strumentale o dilatorio dell'impugnazione. Il giudice deve motivare sulla base degli atti processuali, tenendo conto della fase del giudizio e del comportamento complessivo della parte.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si colloca nel contesto della regolazione delle spese di lite e presuppone una pronuncia sulle spese.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di risoluzione per inadempimento, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione grava su chi agisce, mentre all'altra parte può essere richiesto di allegare l'altrui inadempimento.

  • art. 1576 c.c.

    viene evocato per escludere il compenso richiesto per opere di piccola manutenzione, ritenuto infondato nel caso deciso.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    viene richiamato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo, quale contesto nel quale si colloca il contrasto all'abuso del processo.

  • art. 24 Cost.

    il diritto di azione e difesa non può essere compresso automaticamente dalla mera soccombenza; la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere applicata in modo da non frustrare il diritto di difesa.

  • art. 2 Cost.

    viene richiamato in relazione al dovere di solidarietà e ai canoni di correttezza e buona fede nel processo.

  • art. 88 c.p.c.

    il principio di lealtà e probità processuale è evocato come parametro distinto, ma non sovrapponibile, rispetto alla correttezza rilevante ai fini dell'abuso del processo.

  • art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.

    sono richiamati come modello sistematico per comprendere i presupposti della responsabilità aggravata; la Corte sottolinea il rapporto tra i commi e il terzo comma, pur affermando la specificità dell'abuso del processo.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità processuale aggravata è ricondotta, in via di specialità, al genus della responsabilità extracontrattuale, con funzione compensativa del danno cagionato dall'illecito processuale.

  • art. 1226 c.c.

    viene distinto dal criterio equitativo utilizzato dall'art. 96, comma 3, c.p.c., che non si limita a sopperire alla difficoltà di prova del quantum.

  • art. 432 c.p.c.

    richiamato per differenziare il suo schema da quello dell'art. 96, comma 3, c.p.c., perché presuppone certezza dell'an e indeterminabilità del quantum.

  • art. 23 Cost.

    viene richiamato per affermare che le prestazioni patrimoniali imposte richiedono intermediazione legislativa e tipicità/prevedibilità.

  • art. 25 Cost.

    richiamato insieme agli artt. 23 e 24 Cost. come parametro di garanzia contro un incontrollato soggettivismo giudiziario nell'imposizione di prestazioni patrimoniali.

  • art. 26 d.lgs. 104/2010

    viene evocato in parallelo all'art. 96, comma 3, c.p.c. come norma che sanziona la lite temeraria nel processo amministrativo, utile al confronto sistematico.

  • art. 15 d.lgs. 196/2003

    richiamato in via comparativa per distinguere comportamento illecito e comportamento scorretto nella relazione tra liceità e correttezza.

  • art. 11 d.lgs. 196/2003

    utilizzato come esempio per distinguere il parametro della liceità da quello della correttezza nel giudizio sulla condotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la condanna non può essere fondata automaticamente sulla sola soccombenza o sulla mera infondatezza dell'impugnazione: è necessario accertare in concreto, sulla base degli atti, un abuso del processo.
  • L'abuso del processo va valutato caso per caso, considerando la fase del giudizio e il comportamento complessivo della parte; nel giudizio di appello la verifica deve riguardare soprattutto la pretestuosità o la strumentalità dei motivi di gravame.
  • L'elemento soggettivo non va necessariamente indagato in forma psicologica, ma deve emergere oggettivamente dagli atti processuali; ciò non trasforma la responsabilità processuale in responsabilità oggettiva.
  • La nozione di correttezza processuale è distinta dalla mera lealtà/probità: una condotta può essere formalmente conforme alle regole processuali e tuttavia essere sostanzialmente abusiva se sproporzionata rispetto agli interessi sacrificati.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; la sua mancata ammissione non è censurabile se non nei limiti in cui sia dimostrata la decisività del mezzo richiesto.
  • Nel ricorso per cassazione contro il rigetto di istanze istruttorie, il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi di prova non ammessi, trascriverne il contenuto e dimostrarne la decisività, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nel procedimento di sfratto per morosità, l'art. 658 c.p.c. consente di cumulare alla domanda di rilascio l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, ma non impone che tale domanda sia necessariamente proposta in forma esclusiva o vincolata.
  • La procura alle liti richiede la forma scritta, ma non la registrazione notarile né particolari formalità pubblicitarie, salvo specifiche previsioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieSfratto per morositàCanoneImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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