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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28225/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; il Procuratore generale contestava che la Corte d'appello non si fosse confrontata correttamente con le risultanze probatorie, in particolare con le deposizioni dei testi (tra cui l'incaricato dell'IVG Mirco Moscioni e l'ufficiale giudiziario) e con le misurazioni dei mobili riportate nel verbale di pignoramento, sostenendo che tali elementi provassero la sottrazione dei due mobili pignorati da parte dell'imputato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo prospettato dal Procuratore generale si risolvesse in una richiesta di rinnovo dell'esame del merito e delle valutazioni di fatto (valutazione della credibilità dei testimoni, rilevanza delle misurazioni, ecc.), attività esclusiva del giudice di merito. La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha motivato in modo non manifestamente illogico la propria scelta, richiamando elementi quali l'ondivagità della deposizione del teste Moscioni, la misurazione effettuata 'ad occhio' dall'ufficiale giudiziario, il rinvenimento degli altri beni e l'atteggiamento dell'imputato (sforzo di reperire piatti mancanti) a sostegno della buona fede

Norme richiamate

  • art. 388, quarto comma, cod. pen.

    Norma che descrive il reato contestato (sottrazione di cose pignorate) e che individua l'oggetto dell'imputazione. Citata per definire il fatto penale originario imputato a Pasquarelli

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha interpretato che il ricorrente ha usato questo mezzo per chiedere una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita alla Cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma che ha previsto la trattazione scritta dei giudizi di cassazione in un periodo temporale specifico; la causa è stata trattata secondo tale disciplina

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997 - Dessimone)

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze di fatto; la mera diversa lettura delle prove non integra vizio di legittimità

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020 - F.)

    Ribadito il principio che la ricostruzione dei fatti e la valutazione della credibilità spettano al giudice di merito e non alla Corte di legittimità

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso)

    Ulteriore richiamo al divieto per la Cassazione di rinnovare l'esame del merito e di adottare autonomi parametri di valutazione dei fatti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: un ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura delle testimonianze è inammissibile
  • Il motivo per manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) deve evidenziare un vizio logico-palese o una contraddizione interna nella motivazione, non può essere usato per richiedere un nuovo apprezzamento della credibilità
  • Le valutazioni circa la credibilità dei testimoni, la coerenza delle deposizioni e l'incidenza della memoria a distanza sono riservate al giudice del merito e solo se la motivazione è manifestamente irragionevole o contraddittoria la Cassazione interviene
  • Annotazioni tecniche e rilevazioni non rigorose (es. misurazioni 'ad occhio' nel verbale) possono indebolire la prova materiale e giustificare un'apprezzamento favorevole all'imputato da parte del giudice di merito
  • Comportamenti dell'imputato, il rinvenimento di altri beni e iniziative volte a reperire oggetti mancanti possono essere presi in considerazione dal giudice di merito per valutare la buona fede e l'assenza di sottrazione dolosa
  • Per impugnare proficuamente una decisione di merito occorre far emergere vizi di motivazione rilevanti in diritto (contraddittorietà manifesta, mancanza assoluta di motivazione) e non limitarsi a enfatizzare elementi fattuali alternativi

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