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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15288/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza con unico motivo lamentando l'omessa notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio e, connessamente, l'omesso rilievo della remissione della querela da parte della persona offesa (la quale non era comparsa nonostante fosse stata avvisata che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata come tacita remissione della querela).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato l'omissione totale della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputata, con conseguente nullità assoluta degli atti del giudizio innanzi al Giudice di pace e della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. La nullità, essendo assoluta, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Brindisi per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    artt. 178 e 179 cod. proc. pen. citati nella motivazione

    L'omessa notifica di atti indispensabili (qui il decreto di citazione a giudizio) determina la nullità assoluta degli atti e della sentenza; tale nullità è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    artt. 178 e 179 cod. proc. pen. citati nella motivazione

    Conferma la disciplina della nullità degli atti processuali per irregolarità di notifica, con conseguenze estese all'intero procedimento quando la notifica sia requisito essenziale.

Massime di principio

  • La notifica al convenuto/ imputato del decreto di citazione a giudizio è un requisito formale essenziale: la sua omissione totale determina la nullità assoluta degli atti e della sentenza.
  • La nullità assoluta è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento e grado del processo; dunque anche se non eccepita dalle parti, il giudice di grado successivo (inclusa la Cassazione) può annullare per questa causa.
  • Se la nullità colpisce atti essenziali del giudizio (come la citazione dell'imputato), la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione per nuovo giudizio al giudice competente.
  • La remissione della querela (tacita o espressa) rileva negli illeciti perseguibili a querela di parte, ma non può essere fatta valere se il procedimento è viziato da nullità assolute che inficiano la regolarità del processo; in tali casi prima va sanata/valutata la regolarità della notifica.
  • In situazioni analoghe, verificare prioritariamente la regolarità delle notificazioni processuali: se manca la notifica dell'atto di citazione, il rimedio è l'annullamento e il nuovo giudizio, indipendentemente da questioni sostanziali come la remissione della querela.

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