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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2914/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Domenico impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) per aver acquistato un'autovettura provento di furto e avervi apposto la targa di un'altra vettura per ostacolarne l'identificazione. Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità per omessa notifica del rinvio d'udienza al difensore di fiducia impedito; (2) vizio di motivazione e mancata considerazione dell'elemento soggettivo del reato, chiedendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 712 c.p.; (3) censura sulla dosimetria della pena e mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per modesto valore del telaio, con conseguente richiesta di pena minore e sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici, non specifici e manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la prassi giurisprudenziale: quando il rinvio è ad udienza fissa e è presente difensore d'ufficio il mancato avviso al difensore di fiducia impedito non determina nullità. Sul secondo motivo ha escluso la ricostruzione di nuovo delle prove in sede di legittimità, richiamando la c.d. "doppia conforme" (conferma piena della sentenza di primo grado da parte dell'appello) e quindi la correttezza della valutazione dell'elemento soggettivo e della qualificazione per riciclaggio (anche la mera sostituzione della targa può integrare il reato). Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibili le censure nuove non sollevate in sede di appello e ha confermato la correttezza della determinazione della pena (resa nel minimo edittale e adeguatamente motivata). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che incrimina il riciclaggio: la Corte ha ritenuto che l'acquisto di un'autovettura provento di furto e la sostituzione della targa siano compatibili con l'elemento materiale e soggettivo del reato, atteso che la sostituzione della targa è condotta diretta a ostacolarne l'identificazione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a nullità; la Corte lo ricostruisce nel contesto della disciplina delle notificazioni e dei rinvii, ribadendo che la lettura dell'ordinanza in udienza fissa sostituisce la citazione per tutte le parti rappresentate.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione di nullità: la Corte ha applicato i principi preesistenti sulla validità del rinvio ad udienza fissa e sull'efficacia della rappresentanza del difensore d'ufficio.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la designazione del difensore d'ufficio; la Corte ha spiegato che il difensore d'ufficio sostituisce il difensore di fiducia impedito e ne assume i doveri, evitando nullità per omissione di notifica al difensore impedito quando l'udienza è rinviata ad giorno fisso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni sui motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero carenti di specificità e inammissibili per mancato confronto con la motivazione impugnata e per tentativo di rinnovata valutazione del merito probatorio.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di inammissibilità per mancanza di specificità delle censure: la Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso deve confrontarsi con le ragioni argomentative della decisione impugnata.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma che disciplina l'acquisto di cose da sciacallaggio/illiceità minore; invocata dalla difesa per una diversa qualificazione, ma la Corte ha ritenuto la ricostruzione probatoria e la qualificazione per riciclaggio corrette e non riesaminabili in cassazione.

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del danno: la Corte ha escluso la sua considerazione in cassazione poiché tale censura non era stata proposta in appello e quindi è inammissibile ricostruirla in sede di legittimità.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena e della sua graduazione: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o arbitrari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e altre sanzioni per ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 648 cod. pen.

    Rilevata dalla difesa come possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione in riciclaggio fosse corretta e che la richiesta di riqualificazione non fosse stata proposta tempestivamente in appello.

Massime di principio

  • La mancata notifica del rinvio d'udienza al difensore di fiducia impedito non determina automaticamente nullità se il rinvio è ad udienza fissa e in quella udienza è presente un difensore d'ufficio che rappresenta l'imputato.
  • In Cassazione non è consentito richiedere una rinnovata valutazione del materiale probatorio né proporre una diversa ricostruzione storica dei fatti: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
  • La 'doppia conforme' (concordanza fra primo e secondo grado) rafforza la tenuta della valutazione probatoria e rende più difficile l'ammissibilità del ricorso in cassazione.
  • Non si possono introdurre in cassazione censure nuove rispetto a quelle proposte in appello; questioni non contestate in appello risultano inammissibili se sollevate per la prima volta in cassazione.
  • La sostituzione della targa su un veicolo provento di furto può integrare il reato di riciclaggio quando sia diretta a ostacolare l'identificazione del bene.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata e non arbitraria, non è sindacabile in cassazione.

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