Cassazione Penale, Sentenza n. 37801/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava tre profili di nullità: 1) violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza di trattazione dell'appello cautelare nonostante il legittimo impedimento per motivi di salute del difensore, con richiamo agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 127 c.p.p.; 2) mancata valutazione della sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari (periculum e finalità del sequestro) dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico della società SA.CO. s.r.l.; 3) mancata revoca del sequestro preventivo in presenza della sopravvenuta mancanza dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., con riferimento anche all'eventuale applicabilità dell'art. 318, comma 1, del d.lgs. n. 12/2019 (Codice della crisi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente rispetto agli altri: ha affermato che il legittimo impedimento documentato del difensore costituisce causa di rinvio anche nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, alla stregua dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., secondo l'orientamento consolidato della Corte (richiamo a Sez. U. n. 41432/2016 e a pronunce successive). Poiché il Tribunale di Benevento aveva riconosciuto l'impedimento ma nondimeno rifiutato il rinvio per assenza di norma espressa, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio. Le questioni relative alla permanenza del sequestro dopo l'apertura della procedura concorsuale non sono state risolte nel merito, essendo il primo motivo assorbente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma invocata come titolo di nullità per violazione di legge/procedura; utilizzata dal ricorrente per far valere la nullità dell'ordinanza
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte interpreta tale disposizione come applicabile anche al giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali: il legittimo impedimento del difensore di fiducia, se documentato e tempestivamente comunicato, è causa di rinvio dell'udienza e la sua disattesa determina nullità
art. 321, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e sulla revoca della misura reale quando vengano meno i presupposti; il ricorrente sosteneva che l'apertura della procedura fallimentare avrebbe fatto venir meno le esigenze cautelari, ma la Corte non ha deciso il merito essendo il primo motivo assorbente
art. 318, comma 1, d.lgs. n. 12/2019 (Codice della crisi)
Richiamato dal ricorrente come possibile norma applicabile ratione temporis per limitare la permanenza del sequestro dopo la dichiarazione di fallimento; la questione è stata sollevata ma non risolta nella decisione impugnata
artt. 24 e 111 Cost. e art. 127 cod. proc. pen.
Richiami costituzionali e normativi a tutela del diritto di difesa e del processo equo, utilizzati per sostenere l'obbligo di garantire la presenza effettiva del difensore o il rinvio in caso di legittimo impedimento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a margine per i limiti di motivazione ammessi nel ricorso per cassazione; indicava il quadro entro cui sono stati introdotti i motivi
Massime di principio
- Il legittimo impedimento documentato del difensore di fiducia costituisce causa di rinvio anche nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali: se il rinvio non è concesso, l'udienza è viziata da nullità.
- La valutazione della permanenza delle esigenze cautelari (periculum e finalità del sequestro) deve essere effettuata dopo ogni significativa variazione di stato, come l'apertura di una procedura concorsuale; se tali esigenze vengono meno, è necessario valutare la revoca del sequestro.
- Quando più motivi di impugnazione sono presentati, la Corte di legittimità può decidere per assorbimento se uno soltanto è decisivo: questioni non risolte restano aperte per il giudice di merito al nuovo esame.
- In situazioni analoghe, è prudente per la parte interessata: 1) documentare tempestivamente l'impedimento del difensore (certificati medici, comunicazioni formali) e chiedere rinvio; 2) depositare atti che dimostrino la sopravvenuta situazione concorsuale e argomentare la cessazione delle esigenze cautelari; 3) sollevare espressamente profili di illegittimità procedurale per tutelare il diritto di difesa.
- Se il sequestro è finalizzato alla confisca o ha finalità diverse dallo scopo impeditivo, la possibilità di mantenimento dopo procedure concorsuali può essere diversa: occorre valutare la finalità concreta del vincolo e le norme speciali (es. Codice della crisi) nel caso concreto.
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