Cassazione Penale, Sentenza n. 34986/2026 del 30/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
La condannata, libera e con l’esecuzione sospesa, stava espiando un residuo di pena indicato dal Tribunale di sorveglianza di Roma in due anni, due mesi e dieci giorni di reclusione, a fronte di una pena originaria di tre anni e sei mesi per associazione per delinquere e riciclaggio. Il Tribunale, con ordinanza del 2 aprile 2026, dichiarava inammissibile per superamento del limite edittale l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e respingeva nel merito l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., ritenendo prematura la concessione per la mancanza di revisione critica, per procedimenti pendenti relativi a bancarotta fraudolenta e perché l’attività lavorativa sarebbe stata svolta nello stesso settore in cui erano maturati i reati. Con un unico motivo, la difesa denunciava violazione ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., nonché carenza e illogicità della motivazione: il calcolo della pena non avrebbe scomputato 90 giorni di liberazione anticipata già concessi dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 29 febbraio 2024, sicché il residuo sarebbe stato di un anno, undici mesi e dieci giorni e l’istanza di detenzione domiciliare avrebbe dovuto essere esaminata nel merito. Quanto all’affidamento in prova, la difesa contestava la valutazione del lavoro svolto, precisando che la condannata era addetta alle pulizie presso una società e non ricopriva ruoli gestionali o amministrativi, e deduceva che tale mansione non consentiva di inferire né l’inserimento nel medesimo ambito delle condotte illecite né un rischio di reiterazione. Dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza dell’8 maggio 2026, aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, riconoscendo l’erroneità del calcolo della pena e il fumus delle censure sulla valutazione dell’attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 2 aprile 2026, con rinvio allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio su entrambe le istanze. Ha rilevato che, detraendo i 90 giorni di liberazione anticipata concessi con ordinanza del 29 febbraio 2024, la pena residua era pari a un anno, undici mesi e dieci giorni: il Tribunale non poteva quindi dichiarare inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per superamento del limite biennale, ma doveva esaminarla nel merito. Ha inoltre ritenuto viziata la motivazione sul diniego dell’affidamento in prova: dedurre che l’attività di addetta alle pulizie presso una società del settore collocasse la condannata nello stesso ambito delle precedenti condotte illecite costituisce un salto logico. Nel nuovo esame dovranno essere considerate le effettive pendenze giudiziarie, l’entità della pena residua e gli elementi favorevoli risultanti dalla relazione UEPE, inclusa la disponibilità al reinserimento sociale, valutando complessivamente personalità, condotta e profili di pericolosità. La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio per una rivalutazione completa e graduata di entrambe le domande.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.
L’affidamento in prova richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale, da formulare sulla base dell’osservazione della personalità e degli altri elementi conoscitivi disponibili.
art. 47-ter ord. pen.
Il Collegio avrebbe, pertanto, dovuto valutare nel merito l’istanza.
Quando, tenuto conto della liberazione anticipata concessa, la pena residua non supera il limite biennale, l’istanza di detenzione domiciliare non può essere dichiarata inammissibile per superamento di tale limite e deve essere esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel determinare la pena residua ai fini dell’ammissibilità di una misura alternativa, il giudice deve computare la liberazione anticipata già concessa; se il residuo così ricalcolato rientra nel limite previsto, l’istanza deve essere valutata nel merito.
- Il diniego dell’affidamento in prova non può fondarsi su un’inferenza illogica secondo cui una mansione lavorativa priva di funzioni gestionali o amministrative inserirebbe il condannato nello stesso ambito delle precedenti attività criminose solo perché svolta presso un’impresa operante in quel settore.
- Nella valutazione dell’affidamento in prova, il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi di osservazione, ma deve considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato e valutarle rispetto alle esigenze rieducative e ai profili di pericolosità.
- La prognosi richiesta per l’affidamento in prova deve essere formulata considerando complessivamente il reato, i precedenti, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, nonché la condotta durante l’esecuzione e gli esiti dell’indagine socio-familiare.
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