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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'esclusione dalla base imponibile IVA degli importi addebitati dalla società ai clienti a titolo di "tassa marmi". La Corte ha chiarito che il soggetto passivo della tassa è colui nel cui nome viene effettuato il trasporto del marmo oltre i confini del Comune di Carrara, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia svolto per conto proprio o di terzi. Occorre quindi verificare se la società abbia pagato la tassa in nome e per conto del committente, con spendita del potere rappresentativo, oppure in nome proprio per conto altrui. Solo nel primo caso il relativo rimborso, se regolarmente documentato, costituisce un'anticipazione esclusa dalla base imponibile IVA. Nel secondo caso, l'importo concorre potenzialmente alla base imponibile, salvo verificare se il costo fosse effettivamente dovuto in base al contratto e alla normativa applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibili gli altri due motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e rinviato la causa, anche per le spese, alla medesima Commissione in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare concretamente le modalità con cui la società ha pagato e riaddebitato la tassa marmi, senza poter ritenere automaticamente irrilevante l'importo ai fini IVA solo perché qualificato come tassa o perché il tributo è stato dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, comma 1

    La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione.

    Rientrano nella base imponibile IVA i corrispettivi, gli oneri e le spese contrattualmente dovuti dal cliente. Ne restano esclusi gli importi non dovuti o privi di una legittima giustificazione, mentre il semplice riaddebito non è sufficiente, da solo, a stabilire l'esclusione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, n. 3

    Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

    L'esclusione dall'IVA opera solo per le vere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, con effetti giuridici direttamente riferibili a quest'ultimo, e purché adeguatamente documentate.

  • Legge 15 luglio 1911, n. 749, art. 1, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, comma 18

    La tassa è dovuta in favore del Comune di Carrara sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso.

    Il presupposto della tassa è il trasporto del marmo oltre i confini comunali, non l'estrazione o la proprietà del marmo.

  • D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 2, comma 2-ter, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75

    La tassa è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente alle attività del settore marmifero locale.

    La disposizione ha precisato l'ambito oggettivo della tassa e il criterio collegato alle esigenze di spesa comunale del settore marmifero.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Secondo il richiamo giurisprudenziale contenuto nella sentenza, l'eventuale richiesta di rimborso di quanto indebitamente versato è soggetta al termine decadenziale biennale previsto per le domande di rimborso tributario.

  • Art. 23 del Trattato CE

    La Corte di giustizia, nella sentenza Carbonati Apuani del 9 settembre 2004, ha qualificato la tassa marmi come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, poiché applicata al trasporto delle merci oltre i confini comunali.

  • Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 11, parte A, paragrafi 2 e 3

    La disciplina unionale conferma, da un lato, l'inclusione nella base imponibile degli oneri e delle spese connessi alla prestazione e, dall'altro, l'esclusione delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

Massime di principio

  • Per stabilire se un tributo riaddebitato al cliente sia escluso dall'IVA, non è sufficiente qualificarlo come tassa: occorre verificare chi ne fosse il soggetto passivo e in quale nome sia stato effettuato il pagamento.
  • Il rimborso è escluso dalla base imponibile solo quando il prestatore agisce quale mandatario con rappresentanza, pagando in nome e per conto del cliente, e conserva una documentazione idonea a dimostrare l'anticipazione.
  • Se il prestatore paga il tributo in nome proprio, anche se nell'interesse del cliente, il relativo riaddebito non costituisce automaticamente un'anticipazione esclusa dall'IVA e può concorrere alla base imponibile.
  • La natura illegittima o incompatibile con il diritto dell'Unione del tributo non risolve da sola la questione IVA: il giudice deve comunque esaminare il rapporto contrattuale, le modalità del pagamento e l'effettiva debenza dell'importo.
  • In caso di rinvio, il giudice deve svolgere un accertamento concreto sulle fatture, sui contratti, sulle ricevute di pagamento e sull'eventuale potere rappresentativo conferito dal cliente.

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