Cassazione Civile, Ordinanza n. 34994/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato a carico di un privato, con applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. In primo grado il giudice di pace aveva annullato la sola sanzione accessoria; il tribunale, su appello della Prefettura, aveva invece riformato la decisione e confermato la legittimità del fermo. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza di appello deducendo nullità del procedimento e della decisione per violazione degli artt. 325, 326, 285 e 292 c.p.c., sostenendo che l’appello della Prefettura fosse tardivo perché la sentenza di primo grado, notificata alla Prefettura contumace, avrebbe fatto decorrere il termine breve, rendendo inefficace la notifica eseguita presso l’ufficio della Prefettura anziché presso l’Avvocatura dello Stato. La questione centrale riguardava quindi l’individuazione del soggetto cui notificare la sentenza ai fini del termine breve per l’impugnazione in un giudizio di opposizione a verbale di violazione stradale promosso contro un’amministrazione statale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha qualificato la controversia come opposizione al verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, osservando che in tale giudizio l’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie e che, quando la violazione è accertata da organi statali, la legittimazione passiva spetta al prefetto. Ha quindi affermato che, non trovando applicazione la disciplina speciale che imporrebbe la notifica all’Avvocatura dello Stato, la sentenza di primo grado doveva essere notificata alla stessa autorità opposta; perciò la notifica eseguita presso la Prefettura era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Poiché l’appello della Prefettura era stato proposto oltre tale termine, esso era inammissibile. Di conseguenza la sentenza del tribunale è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. La Prefettura è stata inoltre condannata a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di appello e di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza o del procedimento è dedotta come vizio di legittimità per violazione delle norme processuali sulla notificazione e sul termine breve di impugnazione
art. 325 c.p.c.
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione valida della sentenza alla parte legittimata
art. 326 c.p.c.
richiamato in relazione alla decorrenza e al computo del termine breve di impugnazione
art. 285 c.p.c.
in assenza di speciale disciplina derogatoria, la notificazione della sentenza va eseguita alla parte personalmente secondo le regole generali
art. 292 c.p.c.
richiamato come norma generale applicabile alla notificazione degli atti e della sentenza in rapporto alla parte costituita o contumace
art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011
l’azione è qualificata come opposizione a verbale di violazione del codice della strada, con estensione alle sanzioni accessorie
art. 176, comma 22, cod. strad.
la sanzione accessoria del fermo del veicolo consegue automaticamente alle violazioni previste dal comma 19
art. 176, comma 19, cod. strad.
costituisce la violazione presupposto della sanzione accessoria automatica del fermo
art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato solo per escludere che la domanda riguardasse il preavviso di fermo amministrativo in materia di riscossione
art. 11, primo e secondo comma, r.d. n. 1611 del 1933
la Corte ne afferma la non applicabilità nel caso in esame, con conseguente esclusione dell’obbligo di notificazione all’Avvocatura dello Stato
art. 23 della legge n. 689 del 1981
richiamato come antecedente normativo della deroga alla disciplina generale di notifica agli uffici dell’Avvocatura dello Stato
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito per inammissibilità dell’appello
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale di violazione del codice della strada ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, la contestazione investe anche le sanzioni accessorie automaticamente collegate alla violazione accertata.
- Quando la violazione stradale è accertata da organi dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto e non opera, per gli atti introduttivi e per la notificazione della sentenza, l’obbligo generalizzato di notifica all’Avvocatura dello Stato previsto per altre controversie contro amministrazioni statali.
- Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la sentenza deve essere notificata alla stessa autorità opposta nel giudizio di opposizione, e non presso l’Avvocatura distrettuale, se la disciplina speciale non è applicabile.
- Se l’appello è proposto oltre il termine breve decorrente da una notificazione valida della sentenza, l’impugnazione è inammissibile e la cassazione può avvenire senza rinvio perché il processo non è ulteriormente proseguibile.
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