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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8011/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, terza interessata, impugnava l'ordinanza del 18/09/2023 che aveva rigettato in parte l'istanza di dissequestro relativa a un immobile e a un'imbarcazione intestati a lei ma posti sotto sequestro nell'ambito di un procedimento a carico del marito Giuli Roberto. Il difensore deduceva violazione del diritto di partecipazione perché la ricorrente non sarebbe stata citata nel giudizio di cognizione, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., contestava l'uso dell'art. 130 cod. proc. pen. per una correzione che avrebbe modificato la decisione sostanziale, e denunciava l'assenza di qualsiasi prova che i beni fossero riconducibili al marito o che la ricorrente fosse incapiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione costituisce una mera irregolarità e non priva il terzo di rimedi (giudice dell'esecuzione o giudizio cautelare), ha rilevato che la ricorrente non ha apportato elementi nuovi e si è limitata a censure procedurali già esaminate in precedenza, e ha concluso che la doglianza è in realtà un vizio di motivazione non rilevante ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Ha altresì disposto la condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione è considerata una irregolarità; il terzo non può costituirsi ex novo se non citato, ma ha comunque rimedi tramite il giudice dell'esecuzione o mediante il giudizio cautelare quando la confisca è preceduta da sequestro

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La procedura di correzione di errore materiale non è utilizzabile quando l'intervento si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta; il ricorso aveva censurato un uso improprio di questa norma ma senza fornire elementi nuovi

  • art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992

    Norma richiamata nell'ambito del tema della confisca; il quadro giurisprudenziale interpreta le garanzie procedurali e i rimedi per i terzi interessati in relazione a tale disciplina

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Il sistema di garanzie processuali è riservato alle parti processuali; il terzo non è automaticamente parte nel giudizio di cognizione se non è stato citato

  • art. 666 comma 5 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione ha ampi poteri istruttori per compiere l'accertamento richiesto in materia di confisca e può essere il rimedio idoneo per il terzo che contesti la misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per la parte privata che propone un ricorso che viene rigettato

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve dedurre violazioni di legge; i vizi di motivazione privi di rilevanza normativa non costituiscono motivo valido di cassazione

Massime di principio

  • La mancata citazione del terzo interessato nel giudizio di cognizione è generalmente considerata una irregolarità non impeditiva della confisca; il terzo conserva rimedi alternativi quali il giudice dell'esecuzione e il giudizio cautelare prima della definitività della misura
  • Per ottenere il dissequestro di beni intestati a terzi è essenziale produrre elementi probatori concreti sulla titolarità, sulle fonti di acquisto e sulla capacità reddituale del terzo; mere censure procedurali o ripetizioni di contestazioni già valutate non bastano
  • La procedura di correzione di errore materiale (art.130) non può essere utilizzata per modificare decisioni sostanziali o introdurre nuove disposizioni ablative; se la correzione incide sul contenuto decisorio essenziale la relativa impugnazione è inammissibile
  • Le questioni di illegittimità costituzionale o di conformità a garanzie sovranazionali possono risultare inammissibili in Cassazione se il ricorso è manifestamente infondato o se non sussiste un valido rapporto di impugnazione; tali profili vanno valutati nel contesto dei rimedi disponibili
  • Chi propone ricorsi senza apportare elementi nuovi o senza inquadrare violazioni di legge rischia il rigetto e la condanna alle spese processuali

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