Sentenza n. 31/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento a) della comunicazione esito negativo prova orale, affisso in data 27 marzo 2018; b) del verbale esito negativo prova orale del 27 marzo 2018; c) della determina del Direttore Area Vasta 1 n. 534/ AV1 del 27 aprile 2018 con oggetto: approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a numero 1 posto di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia e provvedimenti conseguenti; d) di tutti gli atti e verbali della procedura concorsuale anche se non conosciuti, nonché in via preliminare del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo, indetto dall’Asur Marche - Aresa Vasta n. 1 Fano, pubblicato nel BUR Marche del 24.11.2016 n. 127, della determina indizione concorso n. 35 del 30.12.2011, rettificata con determina n. 1095 del 7.09.2012 e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova orale e atti della procedura concorsuale per la copertura di un posto di dirigente psicologo, inclusa la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione e il verbale recanti l'esito negativo della prova orale, la determina di approvazione della graduatoria e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, chiedendo altresì l'annullamento del bando e degli atti presupposti. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con nota del 14 ottobre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la stessa parte ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone di dichiarare l'improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, anche in ragione della concorde indicazione delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina il sopravvenuto difetto di interesse e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile, senza ulteriore interpretazione esplicita.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa, senza ulteriore interpretazione esplicita.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina il sopravvenuto difetto di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non procede all'esame del merito delle censure dedotte contro gli atti impugnati.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente indicata dalle parti e ritenuta giustificata dalle circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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