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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne del Tribunale: 1) violazione di legge relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputata Pauna (si sostiene che la rinnovazione della notifica non sarebbe stata effettuata presso il domicilio eletto); 2) vizio di motivazione circa la subordinazione della sospensione condizionale della pena per Pauna al pagamento del risarcimento (si lamenta mancata considerazione della sua personalità e del ruolo marginale); 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di Vigilante (si contesta la valutazione del giudice su attenuanti, recidiva e trattamento sanzionatorio).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni: 1) sul primo motivo, la Corte ha ritenuto regolare la notifica effettuata presso il domicilio eletto nell'istanza per patrocinio a spese dello Stato (notifica al difensore in udienza del 26/5/2020), richiamando la giurisprudenza che riconosce efficacia estesa dell'elezione di domicilio; 2) sul secondo motivo, la questione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale non era stata oggetto dell'appello principale ma proposta solo come motivo nuovo, pertanto la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; 3) sul terzo motivo, anche la doglianza sulle attenuanti è generica e non coerente con i motivi formulati in appello, per cui è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile (quantificate), e pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Articolo riportato come uno dei reati contestati ai ricorrenti; nessuna specifica interpretazione di quella norma nel testo della decisione di legittimità

  • art. 640 cod. pen.

    Articolo riportato come uno dei reati contestati; la sentenza non contiene un'ulteriore interpretazione di merito della norma

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo riportato come uno dei reati contestati; nessuna interpretazione aggiuntiva in cassazione

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio per cui l'elezione di domicilio effettuata nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale senza "parcellizzazioni" dei suoi effetti, giustificando la regolarità della notifica effettuata al difensore

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte applica tale norma per escludere la possibilità di censurare in cassazione questioni non dedotte o formulate in modo generico nell'appello (motivi nuovi o formulazioni astratte sono inammissibili)

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle deduzioni difensive relative al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento con la recidiva; la Corte segnala che le censure così formulate in appello risultavano generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per giustificare la comminazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla cassa delle ammende in considerazione dei profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, Sent. n. 12243/2018, Villani)

    "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento"

    La Corte si posa su questo precedente per affermare la regolarità della notifica al difensore in luogo del domicilio precedentemente utilizzato

Massime di principio

  • La notifica effettuata al difensore presso il domicilio eletto nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato è valida anche nel procedimento principale: l'elezione di domicilio non può essere "parcellizzata" per limitarne gli effetti a singoli atti
  • Questioni processuali o motivi nuovi non dedotti immediatamente nell'appello principale possono essere dichiarati inammissibili in cassazione: coltivare una nuova censura solo in sede di motivi nuovi o in termini generici comporta il rigetto
  • La Corte di cassazione controlla la correttezza dei presupposti delle decisioni di rito anche quando la motivazione di merito del giudice territoriale sia carente o inesistente: è possibile verificare direttamente la corretta applicazione delle norme processuali
  • Censure formulate in modo generico, senza adeguata specificazione dei punti di fatto e di diritto, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.: nelle impugnazioni occorre precisione e collegamento funzionale tra i motivi
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese del grado, possibile condanna a sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
  • Se si intende contestare la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, tale questione deve essere tempestivamente e specificamente dedotta in appello; altrimenti non sarà esaminata in cassazione

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