Cassazione Penale, Sentenza n. 22020/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione dell'imputata per i soli interessi civili chiedendo la condanna al risarcimento. Ha denunciato la violazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., poiché la Corte d'appello, pur avendo dichiarato ammissibile l'appello proposto dalla sola parte civile, ha invece esaminato il merito delle domande risarcitorie nel processo penale anziché rinviare d'ufficio la prosecuzione del giudizio alla sezione civile competente per la decisione sulle questioni civili, come previsto dalla richiamata norma e dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trento, sezione civile, per la prosecuzione del giudizio in grado di appello ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. La Cassazione ha chiarito che, quando l'impugnazione è proposta solo per gli interessi civili, il giudice penale è privo di potere decisorio sul merito delle domande risarcitorie e deve rinviare alla cognizione del giudice civile la prosecuzione del procedimento, assicurando la continuità funzionale del processo e l'utilizzo delle prove acquisite nel processo penale. La Corte ha altresì rigettato le eccezioni rilevanti sollevate dalla difesa in ordine alla presunta illegittimità costituzionale della norma e ha disatteso i rilievi relativi alla procura speciale.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Quando l'impugnazione è proposta per i soli interessi civili, se non è inammissibile, il giudice di appello o la Corte di cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Il rinvio va inteso come prosecuzione funzionale e non come apertura di un nuovo processo.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola la pronuncia di assoluzione; qui la sentenza di primo grado era un'assoluzione ai sensi di questo comma, impugnata dalla parte civile per la responsabilità civile.
art. 576, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'impugnazione proposta dalla sola parte civile e agli effetti della stessa, confermando l'assetto procedurale previsto per le impugnazioni a contenuto civile.
art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Imposta il contenuto richiesto per l'atto di costituzione di parte civile, richiedendo una specifica esposizione delle ragioni agli effetti civili in modo da rendere possibile la prosecuzione automatica del giudizio in sede civile.
art. 622, cod. proc. pen.
Norma adattata nel confronto: a differenza dell'art. 622 che impone la riassunzione dopo annullamento, l'art. 573, comma 1-bis, non richiede riassunzione perché la prosecuzione avviene d'ufficio tramite rinvio.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Cittato dalla difesa in ordine al principio di tassatività dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili le eccezioni alternative ma non ha accolto l'argomento come ostativo al ricorso principale basato su art. 573, comma 1-bis.
art. 163, cod. proc. civ.
Richiamato come modello per il contenuto che l'atto di costituzione di parte civile deve avere fin dall'origine, affinché sia idoneo a consentire la prosecuzione in sede civile senza ulteriori adempimenti.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto esclusivamente per interessi civili dopo l'entrata in vigore dell'art. 573, comma 1-bis (riforma 30/12/2022), il giudice penale può solo valutare l'ammissibilità e, se ammissibile, deve rinviare la prosecuzione al giudice civile competente; non può decidere sul merito delle domande risarcitorie.
- La costituzione di parte civile, quando può esserci il rinvio alla sede civile, deve contenere fin dall'origine una esposizione tipica del processo civile (fatto costitutivo del danno, nesso causale secondo il criterio civilistico, qualificazione della responsabilità e quantificazione del danno) per consentire la continuità procedurale senza necessità di riassunzione.
- Il 'rinvio' previsto dall'art. 573, comma 1-bis, va interpretato come prosecuzione funzionale del medesimo giudizio e non come instaurazione di un nuovo processo; le prove acquisite nel penale si trasferiscono e sono utilizzabili in sede civile.
- Se la pubblica accusa non impugna e soltanto la parte civile propone appello contro l'assoluzione, la controversia assume natura di impugnazione per soli interessi civili e si applica la procedura di rinvio alla cognizione civile.
- Le eccezioni di illegittimità costituzionale della norma che sposta la cognizione al giudice civile sono difficilmente fondate quando la normativa è interpretata come misura di continuità funzionale e di economia processuale; tuttavia le questioni sistematiche possono essere valutate caso per caso.
- Se il giudice penale decide invece il merito delle domande civili in contrasto con l'art. 573, comma 1-bis, la decisione è correggibile in Cassazione e potrà essere annullata con trasmissione degli atti alla sezione civile competente.
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